Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio del 22 Marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la Decisione (PESC) 2015/528.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l’appoggio della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea (TUE), la politica estera e di sicurezza comune (PESC), di cui la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) forma parte integrante, persegue, tra l’altro, l’obiettivo di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

(2)Nelle sue conclusioni del 17 ottobre 2016 sulla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, il Consiglio ha affermato che la strategia globale rappresenta il quadro dell’Unione per un impegno esterno unito e responsabile in partenariato con altri, al fine di promuovere i suoi valori e interessi in materia di sicurezza, democrazia, prosperità e un ordine globale fondato su regole, compresi i diritti umani e lo Stato di diritto. In tali conclusioni è stato inoltre precisato che la visione politica esposta nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea sarà rapidamente tradotta in misure e iniziative politiche concrete, incentrate sulle cinque priorità dell’azione esterna dell’Unione individuate nella strategia: rafforzare la sicurezza e la difesa; investire nella resilienza degli Stati e delle società a est e a sud dell’Unione; elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi; promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi; e rafforzare una governance globale basata sul diritto internazionale, compresi i principi della Carta delle Nazioni Unite e l’Atto finale di Helsinki.

(3)Nelle conclusioni del 22 gennaio 2018 sull’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni, nel quale la strategia globale individua un quadro per un impegno dell’Unione più coerente e olistico nelle crisi e nei conflitti esterni, il Consiglio ha ribadito i legami tra sviluppo sostenibile, azione umanitaria, prevenzione dei conflitti e costruzione della pace.

(4)L’azione dell’Unione nell’ambito della PESC dovrebbe essere coerente con le politiche e gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione e con le altre politiche dell’Unione, in particolare con il quadro strategico dell’UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (SSR), l’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni e l’approccio strategico dell’UE in materia di donne, pace e sicurezza (WPS) («approccio strategico dell’Unione in materia di WPS»), nonché con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale azione dovrebbe inoltre essere conforme al diritto dell’Unione, in particolare alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (1). Non deve pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri. Deve rispettare gli obblighi che incombono all’Unione e agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

(5)Nelle conclusioni del 17 giugno 2019 sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell’UE, il Consiglio ha sottolineato l’importanza che le questioni ambientali e i cambiamenti climatici rivestono per la sicurezza e la difesa, ha riconosciuto l’importanza dei cambiamenti climatici per le missioni e operazioni PSDC e ha salutato l’accresciuta sensibilità alle questioni climatiche che caratterizza le azioni dell’Unione riguardanti la prevenzione dei conflitti e la sicurezza sostenibile.

(6)Ai fini della PESC, l’Unione, svolge operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa e presta assistenza a Stati terzi e a organizzazioni internazionali e regionali per migliorare le loro capacità nel settore militare e della difesa o per sostenere gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace da essi condotte.

(7)Nelle conclusioni del 14 novembre 2016 e del 6 marzo 2017 sull’attuazione della strategia globale dell’UE nel settore della sicurezza e della difesa, il Consiglio ha rammentato la necessità di includere pienamente tutte le esigenze per sostenere ulteriormente i paesi partner nella prevenzione e gestione delle crisi in modo autonomo, incluso nel contesto di missioni od operazioni PSDC che prevedono compiti di formazione, consulenza e/o tutoraggio nel settore della sicurezza.

(8)Inoltre, nelle conclusioni del 14 novembre 2016 sul SSR, il Consiglio ha ricordato le nuove ambizioni contemplate dalla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, nonché il proposito di dare attuazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030. Ha altresì approvato la comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza «Elementi di un quadro strategico dell’UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza» e ha affermato che la SSR è una componente fondamentale della prevenzione dei conflitti laddove affronta potenziali fattori di crisi, nonché della gestione delle crisi e della risoluzione dei conflitti, della stabilizzazione post-conflitto, della costruzione della pace e del consolidamento dello Stato, laddove ripristina istituzioni di sicurezza responsabili e ristabilisce servizi di sicurezza efficaci rivolti alla popolazione, creando in tal modo le condizioni per uno sviluppo sostenibile e per la pace.

(9)Nelle conclusioni del 10 dicembre 2018 su WPS, il Consiglio ha accolto con favore l’approccio strategico dell’Unione in materia di WPS. Il Consiglio ha inoltre ribadito che l’agenda in materia di WPS deve essere attuata in tutti gli ambiti dell’azione esterna dell’Unione e che, come tale, costituisce un importante elemento dell’approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni.

(10)Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, le spese operative cui dà luogo l’attuazione della PESC sono a carico del bilancio dell’Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità, decida altrimenti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.102.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A102%3ATOC

 

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