La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, l’articolo 33, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, l’articolo 45, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 46, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/1238 stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».
(2)I documenti informativi sul PEPP sono elementi essenziali del quadro sul PEPP. Detti documenti consentono di fornire ai consumatori informazioni pertinenti secondo modalità che facilitano la comprensione e la comparabilità dei PEPP e delle diverse opzioni di investimento.
(3)Per consentire la comparabilità tra PEPP e prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), i requisiti informativi, ove opportuno e pertinente, dovrebbero essere allineati al regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (2) relativo al documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP. In alcuni settori è necessario adattare i requisiti a un prodotto di risparmio pensionistico a lungo termine, che può essere mantenuto per tutto il periodo lavorativo e per tutta la vita di una persona, con particolare attenzione ai rischi specifici per la pensione, quali l’inflazione e i rischi relativi al mantenimento delle contribuzioni.
(4)Dato che la distribuzione online è una caratteristica importante dei PEPP, è fondamentale che i consumatori possano facilmente accedere alle informazioni pubblicate in ambiente digitale, comprenderle e utilizzarle. I modelli dei documenti informativi dovrebbero pertanto essere rielaborati per presentare le informazioni in modo efficace e trasparente quando sono fornite con mezzi digitali quali siti web, applicazioni mobili, audio o video. I modelli dovrebbero consentire di fornire le informazioni con mezzi digitali in modo interessante e comprensibile. La stratificazione delle informazioni dovrebbe garantire sufficiente flessibilità nell’adattare la presentazione ai diversi tipi di mezzi digitali e all’ambiente digitale in evoluzione.
(5)Per fornire ai consumatori informazioni chiave sul PEPP di facile lettura e comprensione e per consentire la comparabilità tra PEPP, è necessario un elevato grado di standardizzazione. È pertanto necessario stabilire modelli obbligatori per i documenti informativi. Per facilitare la comprensione del PEPP come prodotto di risparmio pensionistico a lungo termine da parte dei consumatori, i requisiti informativi dovrebbero essere mirati all’obiettivo pensionistico del PEPP, le informazioni utili ai fini della decisione dovrebbero essere fornite al potenziale risparmiatore in PEPP in modo interessante e chiaro e allo stesso tempo si dovrebbe consentire al fornire del PEPP di utilizzare mezzi digitali per la diffusione delle informazioni.
(6)La classificazione dei profili rischio-rendimento e l’«indicatore sintetico di rischio» del PEPP dovrebbero basarsi sui rischi specifici per la pensione che sono stati individuati e sull’obiettivo di conseguire un reddito pensionistico adeguato e stabile. L’elaborazione dell’indicatore sintetico di rischio dovrebbe prevedere una categorizzazione del rischio coerente e comparabile ed essere integrata da informazioni supplementari derivate in modo coerente per distinguere le strategie di investimento e le tecniche di attenuazione del rischio «superiori» da quelle «inferiori» così da fornire ai consumatori informazioni pertinenti per giudicare se di fatto un’opzione di investimento più rischiosa possa generare rendimenti relativamente più elevati.
(7)Le proiezioni sul reddito pensionistico futuro sono importanti per consentire ai consumatori di comprendere il PEPP e per la sua adeguatezza a conseguire gli obiettivi pensionistici individuali. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID) dovrebbe pertanto indicare i risultati pensionistici corretti per l’inflazione per un risparmiatore in PEPP generico con periodi di accumulo definiti e contribuzioni standardizzate.
(8)È opportuno elaborare indicatori chiave di rischio e di costo da applicare in modo coerente e uniforme alle diverse opzioni di investimento in PEPP potenziali. Le informazioni sui costi dovrebbero riguardare importi monetari concreti e consentire il raffronto con il livello massimo dei costi e delle commissioni del PEPP di base.
(9)Per il PEPP KID è necessario un modello. Tale modello dovrebbe essere facilmente comprensibile, concentrarsi sulle informazioni utili ai consumatori per prendere decisioni sul risparmio in PEPP e attenuare potenziali bias comportamentali.
(10)Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, il fornitore del PEPP deve assicurare che il PEPP KID sia sempre accurato, corretto, chiaro e non fuorviante, in modo che i potenziali risparmiatori in PEPP possano basarsi sulle informazioni standardizzate contenute nel documento per decidere in merito al risparmio pensionistico a lungo termine. È pertanto opportuno stabilire norme per garantire un riesame regolare e adeguato del PEPP KID e, se necessario, la sua tempestiva revisione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.099.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A099%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it