La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, di detto regolamento.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)L’Ucraina figura nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo da cui determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio possono essere importati e transitare nell’Unione in funzione della presenza di HPAI. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/352 (4), a seguito della conferma, il 19 gennaio 2020, di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8.
(4)Dopo la comparsa del focolaio di HPAI, l’Ucraina ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale malattia. L’Ucraina ha inoltre completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell’attuazione della politica di abbattimento totale nell’azienda avicola in cui è stato confermato il focolaio di HPAI nel gennaio 2020. L’Ucraina ha trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI; dette informazioni sono state valutate dalla Commissione.
(5)In base a questa valutazione si conclude che il focolaio risulta estinto e che non vi è alcun rischio legato all’introduzione nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone dell’Ucraina elencate nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, dalle quali erano state sospese le importazioni, in base al medesimo regolamento, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/352.
(6)Il 4 dicembre 2020 l’Ucraina ha tuttavia confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5 in un’azienda avicola situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato di HPAI, l’intero territorio dell’Ucraina non può più essere considerato indenne da tale malattia e pertanto le autorità veterinarie ucraine non possono più certificare le partite di prodotti a base di pollame per l’importazione o il transito nell’Unione in provenienza dalle zone colpite da tale focolaio. Dopo la comparsa di tale focolaio, l’Ucraina ha confermato ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5 in aziende avicole situate sul suo territorio.
(7)Le autorità veterinarie ucraine hanno confermato che dopo la comparsa del focolaio nel dicembre 2020 hanno sospeso il rilascio di certificati per le partite dei prodotti in questione destinati all’importazione o al transito nell’Unione e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare l’HPAI e limitare la diffusione di tale malattia.
(8)L’Ucraina ha inoltre trasmesso alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e ha indicato le zone sottoposte a restrizioni nonché le misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’HPAI al di fuori di tali zone soggette a restrizioni. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione e, sulla base di questa valutazione e delle garanzie fornite dall’Ucraina, è opportuno concludere che per coprire i rischi legati all’introduzione di tali prodotti nell’Unione dovrebbe essere sufficiente limitare le restrizioni concernenti l’introduzione nell’Unione di partite di prodotti a base di pollame alle zone colpite da HPAI che sono state sottoposte a restrizioni dalle autorità veterinarie ucraine a causa degli attuali focolai.
(9)È pertanto opportuno modificare la voce relativa all’Ucraina nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per tener conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 Marzo 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.091.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A091%3ATOC
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