La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1604 della Commissione (2) determina i valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun importatore o produttore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, secondo quanto comunicato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 (3) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (4) per consentire la separazione dei dati comunicati relativi ai quantitativi di idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri a partire dall'anno civile 2018.
(3)Gli importatori e i produttori stabiliti nel Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione dati supplementari verificati a integrazione delle comunicazioni già effettuate a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per gli anni dal 2015 al 2017. Tali dati distinguono tra idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri.
(4)Per determinare i valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, qualora gli importatori e i produttori abbiano comunicato di aver immesso fisicamente (ossia non sotto forma di autorizzazioni) in commercio idrofluorocarburi sia nel Regno Unito che nell'Unione a 27 Stati membri, la decisione di esecuzione (UE) 2020/1604 tiene conto dei quantitativi immessi in commercio nell'Unione a 27 Stati membri.
(5)A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, se gli importatori o i produttori autorizzano l'uso della loro quota, le rispettive quantità di idrofluorocarburi sono considerate immesse in commercio da tale impresa al momento dell'autorizzazione. I dati comunicati disponibili non consentono, per quanto concerne le autorizzazioni a utilizzare quote, di distinguere i quantitativi di idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito da quelli immessi nell'Unione a 27 Stati membri. Inoltre gli importatori o i produttori non sono in grado di precisare in quale mercato una quota di cui hanno autorizzato l'uso sia stata o sarà utilizzata dall'impresa beneficiaria.
(6)Allo stesso tempo, qualora gli importatori o i produttori abbiano comunicato di avere immesso fisicamente in commercio idrofluorocarburi sia nel Regno Unito che nell'Unione a 27 Stati membri, la decisione di esecuzione (UE) 2020/1604 stabilisce che questa stessa separazione dei mercati si applica anche al quantitativo totale di autorizzazioni a utilizzare quote rilasciate da tali importatori e produttori. A tale riguardo, la suddetta decisione di esecuzione considera che solo una parte degli idrofluorocarburi corrispondenti a tali autorizzazioni sia stata immessa sul mercato dell'Unione a 27 Stati membri.
(7)Non esiste un nesso diretto tra una separazione dei mercati relativa ai quantitativi di idrofluorocarburi fisicamente immessi in commercio e una separazione dei mercati relativa alle autorizzazioni a utilizzare quote. Pertanto il quantitativo totale di autorizzazioni per l'uso di quote rilasciate da importatori o produttori che, per uno stesso anno tra il 2015 e il 2019, hanno comunicato di aver immesso in commercio idrofluorocarburi sia nel Regno Unito che nell'Unione a 27 Stati membri dovrebbe essere considerato immesso in commercio nell'Unione a 27 Stati membri.
(8)A tale riguardo è opportuno ricalcolare i valori di riferimento per gli importatori e i produttori interessati per il periodo compreso dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Tale ricalcolo riguarda solo otto imprese, che saranno informate separatamente del rispettivo valore di riferimento. Gli importatori e i produttori i cui valori di riferimento non sono interessati dalla presente decisione non riceveranno alcuna notifica individuale dei propri valori di riferimento, che restano invariati.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1604 per quanto riguarda i valori di riferimento di otto importatori e produttori. La modifica riguarda unicamente le righe relative ai valori di riferimento di ciascuno di tali importatori e produttori secondo quanto stabilito nell'allegato della presente decisione.
(10)Al fine di allineare la data di applicazione delle modifiche alla data di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1604, è opportuno che la presente decisione si applichi dal 1o gennaio 2021.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.090.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A090%3ATOC
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