Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione del 15 Marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 430 ter, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato, che ha affrontato le debolezze nel trattamento prudenziale delle operazioni del portafoglio di negoziazione delle banche e ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo di applicare un metodo standardizzato sensibile al rischio per il rischio di mercato, concepito e calibrato in modo da fungere da fall-back credibile rispetto al metodo dei modelli interni.

(2)Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di introdurre nel quadro prudenziale dell’Unione l’obbligo per gli enti di segnalare informazioni sui requisiti di fondi propri in base a tale metodo standardizzato alternativo sensibile al rischio.

(3)È opportuno stabilire obblighi di segnalazione uniformi per quanto riguarda i fondi propri nell’ambito di tale metodo standardizzato alternativo in relazione alle segnalazioni alle autorità competenti a norma dell’articolo 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e conformemente all’atto delegato di cui all’articolo 461 bis del medesimo regolamento.

(4)A norma dell’articolo 430 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato stabiliti in tale articolo dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 461 bis del medesimo regolamento. È pertanto opportuno che la data di applicazione del presente regolamento sia allineata alla data di applicazione dell’atto delegato.

(5)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.089.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A089%3ATOC

 

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