La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera A.a), e l’articolo 21 bis,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera A, e l’articolo 21 bis,
considerando quanto segue:
(1)Alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, le denominazioni botaniche della festuca indurita e della gramigna comune come pure le denominazioni botaniche del frumento, del frumento duro, della spelta, del sorgo e dell’erba sudanese sono state riviste conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante (International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants).
(2)La denominazione botanica della festuca indurita è stata rivista in quanto la denominazione Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. è stata validamente pubblicata prima della denominazione Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina. La denominazione botanica Elytrigia repens della gramigna comune non è stata validamente pubblicata. La denominazione botanica valida stabilita per tale specie è Elymus repens.
(3)Gli approcci genomici e filogenetici alla tassonomia delle specie di Triticum hanno confermato che il frumento duro e la spelta, precedentemente considerati specie indipendenti, sono sottospecie di altre specie. La precedente denominazione botanica del frumento duro, Triticum durum Desf., è stata pertanto rivista e la nuova denominazione è Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren. La denominazione botanica della spelta, Triticum spelta L., è stata rivista ed è ora Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. Poiché la spelta è ora una sottospecie del frumento, l’insieme vegetale precedentemente denominato Triticum aestivum L. è stato rinominato Triticum aestivum L. subsp. aestivum conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante.
(4)La precedente denominazione botanica dell’erba sudanese, Sorghum sudanense (Piper) Stapf, non è stata validamente pubblicata e la denominazione botanica valida stabilita per questo insieme vegetale, conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante, è Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse. Poiché l’erba sudanese ha ora il rango tassonomico di una sottospecie del sorgo, la denominazione botanica del sorgo, Sorghum bicolor (L.) Moench, è stata rivista conformemente alle regole del Codice internazionale di nomenclatura per le alghe, i funghi e le piante ed è ora Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor.
(5)È pertanto opportuno modificare le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per tenere conto di tali modifiche.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.081.01.0065.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A081%3ATOC
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