Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/413 della Commissione dell'8 Marzo 2021 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio farina di sangue, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva farina di sangue nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L’approvazione della sostanza attiva farina di sangue indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2021.

(4)Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva farina di sangue è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 18 febbraio 2019 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)L’Autorità ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

(8)Il 31 gennaio 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che la farina di sangue soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 16 luglio 2020 la Commissione ha presentato una relazione iniziale sul rinnovo e il progetto di regolamento relativo alla farina di sangue al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.

(10)Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva farina di sangue è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione della farina di sangue.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.081.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A081%3ATOC

 

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