Regolamento Delegato (UE) N.1392/2014 della Commissione del 20 Ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.

(3)La Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Malta e la Slovenia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mediterraneo. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione raccomandazioni comuni (2), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mediterraneo. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. In base all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che nel presente regolamento siano incluse unicamente le misure delle raccomandazioni comuni che sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

(4)Per il Mediterraneo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco sia per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura che per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (3). A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla piccola pesca pelagica, alla grande pesca pelagica e alla pesca a fini industriali al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(5)In conformità della raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe applicarsi alle catture di tutte le specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, praticate nel Mediterraneo nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli (cioè nella pesca dell'acciuga, della sardina, dello sgombro e del suro) a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(6)Per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture indesiderate e in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire un'esenzione «de minimis» dall'obbligo di sbarco in termini di percentuale del totale annuo di catture di specie soggette all'obbligo di sbarco nella pesca di piccoli pelagici. Le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati confermano la necessità dell'esenzione «de minimis», in quanto la gestione delle catture indesiderate, sia a bordo (selezione e condizionamento, stivaggio e conservazione) che a terra (trasporto e magazzinaggio, conservazione, commercializzazione e trasformazione o distruzione delle catture come rifiuti speciali) comporta costi eccessivi a fronte dell'esiguo e talvolta inesistente profitto economico generato da tali catture. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il quale ha concluso che nelle raccomandazioni comuni figuravano fondate argomentazioni in relazione all'aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate, in alcuni casi corredate di una valutazione qualitativa dei costi stessi (4). Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire l'esenzione «de minimis» in base alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)In conformità delle raccomandazioni comuni e tenuto conto del calendario fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2015. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a decorrere dal 1o gennaio 2015 nel Mar Mediterraneo, per tutte le catture di specie soggette a taglie minime nelle attività di pesca di piccoli pelagici indicate nell'allegato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)«taglia minima»: la taglia minima degli organismi marini quale stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006;

«Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

b)«sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

c)«Mar Mediterraneo occidentale», le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;

d)«Mare Adriatico settentrionale»: la sottozona geografica 17 della CGPM;

e)«Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio»: le sottozone geografiche 18, 19 e 20 della CGPM;

f)«Isola di Malta e sud della Sicilia»: le sottozone geografiche 15 e 16 della CGPM;

g)«Mar Egeo e Isola di Creta»: le sottozone geografiche 22 e 23 della CGPM.

Articolo 3

Esenzione «de minimis»

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)nel Mediterraneo occidentale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 1 dell'allegato;

b)nell'Adriatico settentrionale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 2 dell'allegato;

c)nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio:

i)fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli e

ii)nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 3 dell'allegato;

d)nelle acque dell'Isola di Malta e a sud della Sicilia:

i)fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli e

ii)nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 4 dell'allegato;

e)nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta, fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli di cui al punto 5 dell'allegato.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,il 20 Ottobre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_370_R_0004

 

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