Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 Marzo 2021 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/668.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

(2)Con il mandato M/031, intitolato «Standardisation mandate to CEN/CENELEC concerning standards for personal protective equipment» (Mandato di normazione al CEN/CENELEC relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (3).

(3)Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti.

(4)Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924 della Commissione (4).

(5)Poiché il regolamento (UE) 2016/425 ha ripreso i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale stabiliti dalla direttiva 89/686/CEE, i progetti di norme armonizzate sviluppati nell’ambito della richiesta di normazione M/031 sono contemplati nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si può pertanto accettare in via eccezionale che tali norme sviluppate e pubblicate dal CEN e dal CENELEC durante il periodo di transizione tra la richiesta di normazione M/031 e la richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924 non contengano un riferimento esplicito alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924.

(6)Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN e il CENELEC hanno redatto le seguenti norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425: EN 17109:2020 sui sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici; EN ISO 20320:2020 sui protettori del polso per l’utilizzo nello snowboard, la modifica EN ISO 27065:2017/A1:2019 della norma armonizzata EN ISO 27065:2017 sui requisiti prestazionali per indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati e EN 61482-2:2020 sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico.

(7)Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 469:2005, quale modificata dalla norma EN 469:2005/A1:2006 e rettificata dalle norma EN 469:2005/AC:2006, e la norma armonizzata EN 1149-5:2008, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). Tale revisione ha portato rispettivamente all’adozione della norma armonizzata EN 469:2020 sui requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l’incendio e della norma armonizzata EN 1149-5:2018 sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione.

(8)Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 13595-1:2002 e EN 13595-3:2002, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6). Tale revisione ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 17092-2:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe AAA, EN 17092-3:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe AA, EN 17092-4:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe A, EN 17092-5:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe B e EN 17092-6:2020 sugli indumenti protettivi per motociclisti di classe C.

(9)Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 1150:1999 e EN 13356:2001, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 17353:2020 sull’attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio.

(10)La Commissione, unitamente al CEN e al CENELEC, ha valutato la conformità di tali norme redatte e riviste dal CEN e dal CENELEC alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020)7924.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.077.01.0035.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A077%3ATOC

 

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