La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, e l’articolo 64, paragrafo 6,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 53, lettere b) e h), in combinato disposto con l’articolo 227,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/884 della Commissione (3) ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti, tra l’altro, nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l’utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l’equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia in corso.
(2)Inoltre le misure adottate per affrontare la pandemia di COVID-19 sono proseguite nella maggior parte degli Stati membri e in tutto il mondo. Tali misure comprendono l’imposizione di restrizioni al numero di partecipanti a incontri sociali e celebrazioni e alle possibilità di mangiare e bere fuori casa. In alcune zone continuano a essere imposti confinamenti, accompagnati dall’annullamento di eventi pubblici e feste private. L’effetto a catena di tali restrizioni ha determinato un’ulteriore diminuzione del consumo di vino nell’Unione e ha consolidato il calo delle esportazioni di vino verso paesi terzi. Inoltre l’incertezza circa la durata della crisi, che si prevede si protrarrà probabilmente oltre la fine del 2020, sta causando danni a lungo termine al settore vitivinicolo dell’Unione, in quanto è improbabile che il consumo di vino torni a riprendersi e i mercati di esportazione andranno persi. Tale combinazione di fattori ha un impatto negativo notevole sulla determinazione dei prezzi nel mercato vinicolo dell’Unione. Le scorte, che avevano già raggiunto un livello record all’inizio della campagna di commercializzazione 2019-2020, sono aumentate. Infine l’elevata resa che si otterrà dalla vendemmia del 2020, che dovrebbe superare di circa 10 milioni di ettolitri la vendemmia del 2019, non farà che aggravare ulteriormente la situazione.
(3)Di conseguenza, la lunga durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 e la necessità di mantenere le restrizioni acuiscono ulteriormente le gravi perturbazioni economiche che interessano i principali sbocchi per il vino e il conseguente effetto negativo sulla domanda di vino.
(4)Alla luce dell’eccezionale gravità della turbativa del mercato e dell’accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo, che sono state originate dai dazi sulle importazioni di vini dell’Unione imposti dagli Stati Uniti nell’ottobre 2019 e che proseguono ora con le ricadute negative delle misure restrittive in corso legate alla pandemia mondiale di COVID-19, gli operatori del settore vitivinicolo dell’Unione continuano a incontrare difficoltà eccezionali. È pertanto giustificata un’ulteriore assistenza al settore vitivinicolo.
(5)Il mantenimento delle misure di risposta alla crisi nel settore vitivinicolo dell’Unione che sono state introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/884 è ritenuto essenziale per fornire agli operatori la flessibilità necessaria per attuare i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell’Unione. In particolare, l’ulteriore flessibilità che consente la pratica della vendemmia verde sulla stessa parcella per due o più anni consecutivi, la flessibilità di introdurre modifiche alle operazioni in corso, nonché la possibilità di pagare per l’attuazione parziale delle operazioni sovvenzionate a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ogniqualvolta la piena attuazione non sia stata possibile per motivi legati alla pandemia di COVID-19 hanno garantito che gli operatori del settore vitivinicolo dell’Unione dispongano di strumenti adeguati per reagire ai cambiamenti causati dalla pandemia di COVID-19 e alle restrizioni imposte per controllarla.
(6)Poiché si prevede che la pandemia di COVID-19 continuerà oltre la fine del 2020 e quindi per una parte significativa dell’esercizio finanziario 2021, si ritiene necessario prorogare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 3, 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2020/884 per la durata dell’esercizio finanziario 2021.
(7)L’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (4) stabilisce che il sostegno ai beneficiari è versato solo se i controlli dimostrano che un’intera operazione o tutte le singole azioni che fanno parte dell’operazione sono state completamente realizzate. Tuttavia l’esperienza finora acquisita ha dimostrato che, applicando rigorosamente tale disposizione, quando singole azioni facenti parte dell’operazione non sono state realizzate completamente ma l’obiettivo dell’intera operazione è stato comunque raggiunto, il rifiuto dell’intero importo del sostegno all’operazione in questione si è rivelato, in determinate situazioni, ingiusto e iniquo.
(8)Il riscontro fornito dagli Stati membri alla Commissione indica che l’applicazione della norma di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149 comporta tagli finanziari sproporzionati per i beneficiari che hanno attuato con successo un’ampia percentuale dell’operazione approvata ma che non hanno completato singole azioni che non sono indispensabili per il buon esito dell’operazione. Il mancato completamento di tali singole azioni non compromette gli obiettivi dell’intera operazione, che in determinate circostanze possono essere raggiunti nonostante l’attuazione parziale. In tali casi non pare giustificabile rifiutare il pagamento integrale del sostegno o esigere che il sostegno versato per le azioni debitamente attuate sia recuperato.
(9)Il rifiuto dell’intero sostegno in tali casi comporta una sanzione finanziaria per i beneficiari che hanno attuato gran parte dell’operazione complessiva e che hanno quindi investito tempo, mezzi e sforzi nelle azioni completate. Questo impatto potenzialmente iniquo è aggravato dalla pandemia di COVID-19 e dai problemi di flusso di cassa ad essa collegati.
(10)Al fine di garantire la proporzionalità per quanto riguarda il pagamento delle operazioni nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo dell’Unione ed evitare di penalizzare eccessivamente il settore vitivinicolo dell’Unione, che è già indebolito dalla difficile situazione del mercato e dalla pandemia di COVID-19, è opportuno versare un sostegno parziale per le operazioni che non sono completamente realizzate, a condizione che l’obiettivo generale dell’operazione sia raggiunto. È pertanto opportuno prevedere che le azioni completamente realizzate, che fanno parte di un’operazione del genere, siano ammissibili al sostegno dell’Unione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.072.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A072%3ATOC
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