La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)In seguito a un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 (2) il Consiglio ha restituito le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia.
(2)In seguito a una domanda presentata il 14 febbraio 2013 da River Kway International Ford Industry Co., Ltd («RK»), un produttore esportatore della Thailandia, la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente.
(3)Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure in vigore erano cambiate e che tali cambiamenti erano di carattere permanente.
(4)In particolare, la Commissione ha constatato che il mutamento di circostanze era dovuto a cambiamenti nella gamma di prodotti di RK. Tali cambiamenti hanno un impatto diretto sui costi di produzione. In base alle conclusioni dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni di RK del prodotto oggetto del riesame (3).
(5)Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 (4) («il regolamento del 2014»), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (5).
(6)Il regolamento del 2014 riduceva, dal 12,8 % al 3,6 %, il dazio antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia applicabile a RK.
(7)A seguito della riapertura dell’inchiesta, la durata delle misure è stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione («il regolamento del 2019 sul riesame in previsione della scadenza») (6) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Si tratta del regolamento attualmente in vigore per RK e altri produttori esportatori.
1.2.Sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia dell’Unione europea
(8)Il 18 giugno 2014 l’Association européenne des transformateurs de maïs doux («AETMD») ha presentato al Tribunale dell’Unione europea («il Tribunale») una richiesta di annullamento del regolamento del 2014.
(9)Con la sentenza del 14 dicembre 2017 («la sentenza del Tribunale») (7), il Tribunale ha annullato il regolamento del 2014.
(10)Il 23 febbraio 2018 RK ha presentato un ricorso per l’annullamento della sentenza del Tribunale.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0149.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC
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