Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Febbraio 2021 recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19.

EurLex bis

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il protrarsi della pandemia di COVID-19 e la crisi sanitaria pubblica ad essa associata rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e impongono un onere gravoso sulle autorità nazionali, sui cittadini dell’Unione e sugli operatori economici, in particolare i trasportatori. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze straordinarie, che incidono sulla normale attività delle autorità competenti negli Stati membri nonché sul lavoro delle imprese di trasporto per quanto concerne le formalità amministrative da espletare nei diversi settori dei trasporti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste al momento dell’adozione delle misure pertinenti. Tali circostanze straordinarie hanno un impatto significativo su diversi settori disciplinati dal diritto dell’Unione in materia di trasporti.

(2)In particolare, i trasportatori e gli altri soggetti interessati possono non essere in grado di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze e autorizzazioni o per portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri possono non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell’Unione e di garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro la scadenza dei termini applicabili.

(3)Il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce misure specifiche e temporanee relative al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche che, ai sensi degli atti giuridici dell’Unione di cui al suddetto regolamento, avrebbero dovuto svolgersi nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 o, in alcuni casi, il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. A norma di detto regolamento, tali certificati, licenze e autorizzazioni sono stati rinnovati o prorogati e determinate verifiche e attività formative periodiche sono state rinviate per un periodo di sei mesi o, in alcuni casi, di sette mesi.

(4)Alcuni Stati membri che entro il 1o agosto 2020 avevano ritenuto con ogni probabilità impraticabile il rinnovo di taluni certificati, licenze e autorizzazioni nonché l’espletamento di talune verifiche o attività formative periodiche anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, hanno presentato alla Commissione richieste motivate di autorizzazione ad applicare ulteriori singole proroghe. La Commissione ha adottato sei decisioni che autorizzano tali proroghe (4).

(5)Nonostante alcuni miglioramenti della crisi legata alla pandemia di COVID-19 registrati nell’estate 2020, il protrarsi e, in taluni casi, il peggioramento degli effetti di tale crisi nel terzo trimestre del 2020 hanno obbligato gli Stati membri a mantenere e, in certi casi, a rafforzare le misure adottate per impedire la diffusione della COVID-19. A causa di tali misure, è possibile che i trasportatori e gli altri soggetti interessati non siano in grado, come è accaduto nella primavera 2020, di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze e autorizzazioni o il completamento di verifiche o attività formative periodiche o per portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, è possibile che le autorità competenti degli Stati membri non siano in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell’Unione e di garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro la scadenza dei termini applicabili.

(6)È pertanto necessario adottare misure per superare tali problemi e garantire sia la certezza del diritto sia il buon funzionamento degli atti giuridici in questione. È opportuno prevedere adeguamenti in tal senso, in particolare per quanto riguarda taluni termini, con la possibilità che la Commissione autorizzi proroghe sulla base di una richiesta presentata da uno Stato membro.

(7)La direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le norme applicabili alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Tali conducenti devono essere in possesso di un certificato di idoneità professionale («CAP») e devono dar prova di aver completato i corsi di formazione periodica dimostrando di essere titolari di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente su cui figurino i corsi di formazione periodici completati. Poiché le circostanze straordinarie causate dal protrarsi dellacrisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 ostacolano il completamento dei corsi di formazione periodica da parte dei titolari di CAP e il rinnovo dei CAP attestanti il compimento di tale formazione periodica, è necessario prorogare la validità dei CAP per un periodo di 10 mesi dalla loro data di scadenza al fine di garantire la continuità del trasporto stradale. I CAP la cui validità è già stata prorogata a norma del regolamento (UE) 2020/698 dovrebbero inoltre beneficiare di un’unica proroga supplementare per un periodo di tempo ragionevole alla luce dei vincoli attuali nonché per motivi di sicurezza stradale.

(8)La direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce norme riguardanti la patente di guida. Essa prevede il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri secondo il modello di patente di guida dell’Unione e stabilisce una serie di requisiti minimi per tali patenti. In particolare, i conducenti di veicoli a motore devono essere titolari di una patente di guida in corso di validità, che deve essere rinnovata o, in alcuni casi, sostituita alla scadenza del periodo di validità amministrativa. Poiché le circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 ostacolano il rinnovo delle patenti di guida, è necessario prorogare la validità di talune patenti di guida per un periodo di 10 mesi dalla loro data di scadenza al fine di garantire la continuità della mobilità su strada. Le patenti di guida la cui validità è già stata prorogata a norma del regolamento (UE) 2020/698 dovrebbero inoltre beneficiare di un’unica proroga supplementare per un periodo di tempo ragionevole alla luce dei vincoli attuali nonché per motivi di sicurezza stradale.

(9)Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce norme riguardanti i tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Per garantire una concorrenza leale e la sicurezza stradale è fondamentale che sia rispettata la normativa in materia di tempo di guida, orario di lavoro e periodi di riposo stabilita dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dalla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Data la necessità di garantire la continuità nella prestazione dei servizi di trasporto su strada nonostante le difficoltà nello svolgimento dei controlli periodici dei tachigrafi a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19, è opportuno che le ispezioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 che avrebbero dovuto essere effettuate tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 siano ora effettuate entro 10 mesi dalla data in cui avrebbero dovuto essere completate a norma del citato articolo. Per lo stesso motivo, le difficoltà legate al rinnovo e alla sostituzione delle carte del conducente a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 giustificano la concessione alle autorità competenti degli Stati membri di più tempo per svolgere tali attività. In tali casi i conducenti dovrebbero essere messi in condizione, e dovrebbero essere soggetti all’obbligo, di ricorrere ad alternative valide per registrare le informazioni necessarie in merito al tempo di guida, all’orario di lavoro e ai periodi di riposo fino al ricevimento di una nuova carta.

(10)La direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce norme relative ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi. I controlli tecnici periodici rappresentano un’attività complessa volta a garantire che i veicoli siano mantenuti in condizioni sicure e accettabili sotto il profilo ambientale durante l’uso. A causa delle difficoltà nello svolgimento dei controlli tecnici periodici a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020, i controlli tecnici periodici che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 dovrebbero ora essere effettuati in una data successiva, ma comunque entro 10 mesi dalla scadenza iniziale, e i certificati in questione dovrebbero rimanere validi fino a tale data successiva.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.060.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A060%3ATOC

 

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