Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 Febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico.

leggi sanderson

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)A norma degli articoli 120 e 121 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri sono tenuti ad attuare la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e nel contesto degli indirizzi di massima elaborati dal Consiglio. L’articolo 148 TFUE impone agli Stati membri di attuare politiche in materia di occupazione che tengano conto degli orientamenti in materia di occupazione elaborati dal Consiglio. Il coordinamento della politica economica degli Stati membri è quindi una questione di interesse comune.

(2)L’articolo 175 TFUE impone, tra l’altro, agli Stati membri di coordinare la loro politica economica al fine di raggiungere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all’articolo 174.

(3)L’epidemia di COVID-19 all’inizio del 2020 ha cambiato le prospettive economiche e sociali per gli anni a venire nell’Unione e nel mondo. Nell’Unione sono emerse nuove priorità, legate alla crisi, incentrate in particolare sulla ripresa e la resilienza. Tali priorità richiedono una risposta urgente e coordinata da parte dell’Unione per far fronte alle conseguenze economiche, sociali e sanitarie per gli Stati membri e per attenuare le ricadute sociali ed economiche. Soprattutto le donne sono state colpite con particolare durezza dalle conseguenze economiche della crisi COVID-19. La crisi COVID-19, al pari della precedente crisi economica e finanziaria, ha dimostrato che lo sviluppo di economie solide e resilienti e di sistemi finanziari basati su strutture economiche e sociali robuste e sostenibili aiuta gli Stati membri a reagire in modo più efficiente agli shock e a registrare una più rapida ripresa. È stata anche chiaramente dimostrata la necessità di una preparazione dei sistemi sanitari, dei servizi pubblici essenziali così come di efficaci meccanismi di protezione sociale. Riforme e investimenti a favore della crescita, sostenibili, intelligenti e socialmente responsabili, politiche di bilancio solide così come la creazione di posti di lavoro di elevata qualità per rispondere alle nuove sfide, affrontare le debolezze economiche strutturali e rafforzare la resilienza economica saranno pertanto essenziali per riportare l’economia e la società su un percorso di ripresa sostenibile e superare le divergenze economiche, sociali e territoriali nell’Unione. Ciò dovrebbe avvenire nell’interesse del benessere dei cittadini dell’Unione e nel rispetto dei pertinenti principi dei diritti fondamentali.

(4)Il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020, con un bilancio di 142 800 000 EUR al momento dell’adozione. Il programma di sostegno alle riforme strutturali è stato istituito per rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali favorevoli alla crescita, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione. Il sostegno tecnico nell’ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali è fornito dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri, e può interessare un ampio ventaglio di aree di intervento. Il presente regolamento è concepito come una continuazione di tale programma, che è stato accolto positivamente dagli Stati membri, reintegrando al contempo gli adeguamenti del caso.

(5)Gli Stati membri hanno usufruito in misura sempre maggiore del sostegno tecnico fornito nell’ambito del programma di sostegno alle riforme strutturali. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe istituire uno strumento di sostegno tecnico al fine di proseguire e rafforzare il sostegno agli Stati membri nell’attuazione delle riforme («strumento»).

(6)A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le sfide e le priorità di riforma nazionali e monitorare l’attuazione di tali priorità. Gli Stati membri elaborano anche le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di quelle priorità nel contesto del semestre europeo. Tali strategie sono presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare le priorità che devono essere sostenute mediante finanziamenti nazionali o dell’Unione. Esse dovrebbero inoltre servire a utilizzare i finanziamenti dell’Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dai programmi sostenuti dall’Unione nell’ambito dei fondi strutturali e di coesione e da altri programmi. Per quanto riguarda le sfide individuate nel contesto del semestre europeo, lo strumento apporterebbe un evidente valore aggiunto nell’aiutare gli Stati membri a rafforzare la loro capacità di dare efficacemente seguito alle raccomandazioni specifiche per paese.

(7)Lo strumento, che riflette il Green Deal europeo quale strategia di crescita dell’Unione e rappresentazione concreta degli impegni dell’Unione per l’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all’attuazione del Green Deal europeo, all’integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo globale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici e l’ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell’ambito del quadro finanziario pluriennale agli obiettivi relativi alla biodiversità dal 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. Le pertinenti azioni dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione dello strumento e dovrebbero essere rivalutate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e di riesame. Lo strumento dovrebbe inoltre affrontare sfide ambientali e sociali più ampie all’interno dell’Unione, tra cui la protezione del capitale naturale, la conservazione della biodiversità e il sostegno all’economia circolare e alla transizione energetica, in conformità dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere la transizione digitale e contribuire alla creazione del mercato unico digitale.

(8)L’obiettivo generale dello strumento dovrebbe essere promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme. Ciò è necessario per incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, sostenere una ripresa economica e sociale e una convergenza sostenibile ed equa, conseguire la resilienza, ridurre la povertà e le disuguaglianze, promuovere la parità di genere, aumentare la competitività, affrontare efficacemente le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese adottate e attuare il diritto dell’Unione. Si tratta inoltre di una condizione necessaria per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa e del loro quadro giudiziario, anche a livello regionale e locale, e nell’attuare gli obiettivi politici volti ad agevolare transizioni socialmente inclusive, verdi e digitali, in conformità dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, gli obiettivi climatici ed energetici dell’Unione per il 2030 e l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pilastro europeo dei diritti sociali.

(9)Gli obiettivi specifici dello strumento dovrebbero consistere nel prestare assistenza alle autorità nazionali nei loro sforzi in materia di concezione, elaborazione e attuazione delle riforme nonché in materia di preparazione, modifica, attuazione e revisione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), anche attraverso lo scambio di buone prassi, processi e metodi adeguati, il coinvolgimento dei portatori di interessi, ove del caso, e una gestione delle risorse umane più efficace ed efficiente.

(10)Al fine di aiutare gli Stati membri a concepire, elaborare e attuare le riforme in tutte le principali aree economiche e sociali, è opportuno che la Commissione continui a fornire sostegno tecnico, su richiesta di uno Stato membro, in un ampio ventaglio di ambiti di intervento, tra cui le aree connesse alla gestione delle finanze e dei beni pubblici, alla riforma istituzionale e amministrativa, alla riforma del sistema giudiziario, al contesto imprenditoriale, al settore finanziario e al miglioramento dell’alfabetizzazione finanziaria, ai mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro, all’istruzione e alla formazione, alla parità di genere, allo sviluppo sostenibile, alla sanità pubblica, alla previdenza e assistenza sociale così come alle capacità di rilevazione precoce e di risposta coordinata. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle azioni che promuovono la transizione verde e la transizione digitale. Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere la preparazione all’adesione alla zona euro.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.057.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A057%3ATOC

 

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