La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I regolamenti delegati (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) e (UE) 2016/1178 (4) della Commissione specificano, tra l’altro, le date di entrata in vigore dell’obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti. Detti regolamenti stabiliscono date di applicazione differita dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione. Tali date differite sono state necessarie per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti all’obbligo di compensazione prima dell’adozione di un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
(2)Dal 2018 non è stato adottato alcun atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all’obbligo di compensazione. Pertanto, l’applicazione dell’obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione è stata differita dal regolamento delegato (UE) 2019/667 della Commissione (5) fino al 21 dicembre 2020 o fino all’adozione di tali atti di esecuzione. Nonostante gli sforzi compiuti per analizzare le giurisdizioni dei paesi terzi per le quali tali atti di esecuzione potrebbero essere giustificati, non è ancora stato adottato nessun atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all’obbligo di compensazione. Di conseguenza dovrebbe essere ulteriormente differita l’applicazione dell’obbligo di compensazione a tali contratti per evitare l’involontario impatto economico negativo che avrebbe la scadenza di tale esenzione sulle imprese dell’Unione.
(3)Il 1o febbraio 2020 il Regno Unito è diventato un paese terzo e il diritto dell’Unione non si applicherà più nei confronti di tale paese dal 31 dicembre 2020. Tuttavia, l’obbligo di compensazione stabilito dal regolamento (UE) n. 648/2012 non tiene conto dell’eventualità che uno Stato membro receda dall’Unione. I regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 precisano le date di decorrenza dell’obbligo di compensazione per i contratti appartenenti a talune categorie di derivati OTC. Tali regolamenti prevedono inoltre date diverse a seconda della categoria cui appartiene la controparte di tali contratti. Le controparti non possono prevedere quale potrebbe essere lo status di una controparte stabilita nel Regno Unito o in quale misura tale controparte sarebbe in grado di continuare a fornire determinati servizi alle controparti stabilite nell’Unione. I problemi cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC le cui controparti sono stabilite nel Regno Unito sono pertanto una conseguenza diretta di un evento che è al di fuori del loro controllo e potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell’Unione.
(4)Per far fronte a tale situazione, le controparti potrebbero decidere di novare il contratto sostituendo la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. Se, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, si decide di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una nuova controparte stabilita nell’Unione, la sostituzione potrebbe far scattare l’obbligo di compensazione se ha luogo alla data di decorrenza dell’obbligo di compensazione per tale tipo di contratto o successivamente a tale data. Di conseguenza, le parti potrebbero dover compensare tale contratto presso una CCP autorizzata o riconosciuta. Poiché i contratti compensati a livello centrale sono soggetti a un altro regime di garanzia rispetto a quelli non compensati a livello centrale, l’attivazione dell’obbligo di compensazione potrebbe costringere determinate controparti a cessare le proprie operazioni, lasciando alcuni rischi non coperti. Per garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell’Unione, sarebbe opportuno che le controparti possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza far scattare l’obbligo di compensazione.
(5)Inoltre, le controparti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per sostituire le loro controparti stabilite nel Regno Unito. È pertanto opportuno differire la data a partire dalla quale può essere attivato l’obbligo di compensazione per la novazione di tali contratti.
(6)Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A causa di tale modifica, non è più necessario compensare determinati contratti derivati OTC conclusi prima della decorrenza dell’obbligo di compensazione. Non è più necessario, inoltre, specificare le durate residue minime dei contratti derivati OTC di cui l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012. Pertanto, i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178, non dovrebbero più specificare le durate residue minime.
(7)È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.
(8)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
(9)Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente. Data la portata limitata delle modifiche e l’urgenza della questione, sarebbe considerevolmente sproporzionato lo svolgimento da parte dell’ESMA di consultazioni pubbliche aperte o analisi dei potenziali costi e benefici connessi. Per gli stessi motivi l’ESMA non ha consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che è stato debitamente informato.
(10)È necessario garantire il più rapidamente possibile la certezza del diritto ai partecipanti al mercato, così che possano prepararsi adeguatamente a conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012, la cui applicazione sarà influenzata dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i requisiti il cui attuale termine applicabile si avvicina rapidamente. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.056.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A056%3ATOC
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