Regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 Febbraio 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19.

conflitto leggi

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme applicabili al Fondo di aiuti europei agli indigenti («Fondo»).

(2)Il 17 novembre 2017 il Pilastro europeo dei diritti sociali («Pilastro») è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l’Unione. Il Pilastro stabilisce 20 principi che sono suddivisi in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; e protezione sociale e inclusione. Tali venti principi dovrebbero guidare le azioni in risposta alla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19 al fine di garantire una ripresa socialmente equa e resiliente.

(3)Gli Stati membri sono stati colpiti come non mai dalla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19. La crisi ha comportato gravi conseguenze economiche e sociali ed ha reso più grave la situazione di più del 20 % della popolazione dell’Unione che è a rischio di povertà o di esclusione sociale, ha acuito le differenze sociali e ha aumentato la perdita di posti di lavoro, i tassi di disoccupazione e le diseguaglianze. Ciò ha dato luogo a una situazione eccezionale, che deve essere affrontata urgentemente con misure specifiche in linea con il Pilastro. La crisi ha inoltre un impatto socio-economico maggiore su donne e ragazze e sta determinando un incremento della povertà femminile. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a garantire la parità tra uomini e donne e l’integrazione del principio della non discriminazione e della prospettiva di genere nelle varie fasi e in tutte le attività del Fondo, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(4)La crisi COVID-19 sta avendo un impatto particolarmente negativo sul Fondo e sulla capacità delle organizzazioni partner di erogare sostegno alle persone maggiormente colpite dalla crisi. Dalla sua istituzione nel 2014, il Fondo ha potuto apportare benefici a 13 milioni di persone all’anno, compresi circa 4 milioni di bambini. Purtroppo, il numero di persone che si trovano in situazioni di deprivazione alimentare e materiale è in aumento a causa della crisi e le persone indigenti affrontano rischi particolari e difficoltà ulteriori. Inoltre, la crisi pone l’inclusione sociale delle persone indigenti a un rischio più elevato. Gli Stati membri devono pertanto fronteggiare un aumento della domanda di supporto a carico del Fondo.

(5)Al fine di rimediare agli enormi shock subiti dall’economia e dalla società, che hanno provocato ulteriori richieste a carico dei sistemi di welfare degli Stati membri e hanno avuto gravi ripercussioni sul funzionamento del mercato unico a causa delle restrizioni eccezionali che sono state attuate dagli Stati membri per contenere la diffusione dell’epidemia di COVID-19, il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo ha accolto la «Tabella di marcia per la ripresa» con una forte componente di investimento, ha chiesto l’istituzione di uno strumento dell’Unione europea per la ripresa e ha incaricato la Commissione di analizzare le esigenze affinché le risorse possano essere destinate ai settori e alle aree geografiche dell’Unione maggiormente colpiti, chiarendo al tempo stesso il nesso con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

(6)Il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sblocca risorse aggiuntive per sostenere gli Stati membri nelle loro azioni di riparazione della crisi, nel contesto dell’epidemia di COVID-19 e nella preparazione della ripresa sociale, resiliente e sostenibile dell’economia e della società. Per fornire una risposta efficace all’impatto sociale dell’epidemia di COVID-19 sulle persone indigenti, tale regolamento prevede l’assegnazione di risorse aggiuntive al Fondo ove uno Stato membro decida in tal senso e in linea con le proprie esigenze. Nel farlo, gli Stati membri dovrebbero prestare la debita attenzione all’aumento del numero di persone indigenti registrato dall’inizio dell’epidemia di COVID-19, tenere conto del ruolo fondamentale del Fondo sociale europeo (FSE) nell’eliminazione della povertà e nella lotta contro l’esclusione sociale, e mantenere la forza operativa del FSE. È inoltre necessario stabilire massimali per quanto riguarda l’assegnazione delle risorse aggiuntive all’assistenza tecnica degli Stati membri. Considerato che si prevede una rapida spesa delle risorse aggiuntive, anche gli impegni connessi a tali risorse aggiuntive dovrebbero essere disimpegnati alla chiusura dei programmi.

(7)Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole sono definite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e stabiliscono, in particolare, le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e definiscono il controllo relativo alla responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 TFUE includono altresì un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell’Unione.

(8)Quando si adottano misure a tutela del bilancio dell’Unione è essenziale che gli interessi legittimi dei destinatari finali e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

(9)Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per intraprendere rapidamente azioni di riparazione della crisi alla luce dell’impatto della crisi COVID-19 sulla povertà e sull’esclusione sociale e per preparare una ripresa sociale, resiliente e sostenibile dell’economia e della società, è necessario fornire un livello più elevato di prefinanziamento il prima possibile per la rapida attuazione di azioni sostenute dalle risorse aggiuntive. L’entità del prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri dispongano dei mezzi per versare il prima possibile anticipi ai beneficiari, al fine di offrire loro un sostegno immediato e per rimborsarli rapidamente in seguito alla presentazione di domande di pagamento.

(10)Al fine di ridurre l’onere gravante sui bilanci pubblici per quanto riguarda le azioni di riparazione della crisi nel contesto dell’epidemia di COVID-19 e di preparare una ripresa sociale, resiliente e sostenibile dell’economia e della società, è opportuno che agli Stati membri venga data, in via eccezionale, la possibilità di richiedere un tasso di cofinanziamento fino al 100 %, da applicarsi alle risorse aggiuntive.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.053.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A053%3ATOC

 

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