La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione nell’ambito, tra l’altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che determinati animali e merci possano entrare nell’Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625. In particolare, l’articolo 3 del medesimo regolamento delegato stabilisce norme relative a determinati animali e merci autorizzati ad entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco redatto per tali animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (3) (da cui si autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano).
(3)A norma dell’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo o una sua regione elencati nell’allegato III bis del suddetto regolamento di esecuzione e se sono stati spediti da tale paese o regione. I paesi terzi e le loro regioni dovrebbero essere autorizzati a introdurre partite di insetti nell’Unione ed essere debitamente inseriti nell’elenco solo se forniscono adeguate prove e garanzie del rispetto delle prescrizioni stabilite all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
(4)Il 15 settembre 2020 il Vietnam ha fornito alla Commissione prove e garanzie sufficienti per essere incluso nell’elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di insetti. È pertanto opportuno includere il Vietnam nell’elenco di cui all’allegato III bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e modificare di conseguenza tale allegato.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato III bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Febbraio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC
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