Regolamento (UE) 2021/155 della Commissione del 9 Febbraio 2021 che modifica gli allegati II, III e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) di clorotalonil, clorprofam, dimetoato, fenamidone, ometoato, propiconazolo e pimetrozina sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il tetracloruro di carbonio gli LMR sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Per l’etoprofos e il metiocarb gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento.

(2)L’approvazione della sostanza attiva clorotalonil non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/677 della Commissione (2). L’approvazione della sostanza attiva clorprofam non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/989 della Commissione (3). L’approvazione della sostanza attiva dimetoato non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 della Commissione (4). L’approvazione della sostanza attiva etoprofos non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/344 della Commissione (5). L’approvazione della sostanza attiva fenamidone non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1043 della Commissione (6). L’approvazione della sostanza attiva metiocarb non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1606 della Commissione (7). L’approvazione della sostanza attiva propiconazolo non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1865 della Commissione (8). L’approvazione della sostanza attiva pimetrozina non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione (9).

(3)Le sostanze attive tetracloruro di carbonio e ometoato non sono mai state approvate nell’Unione per l’utilizzo nei prodotti fitosanitari. Il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione (10) ha fissato LMR provvisori per il tetracloruro di carbonio nei cereali e il regolamento (UE) 2017/1135 della Commissione (11) ha fissato LMR provvisori per l’ometoato in diversi prodotti.

(4)Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR fissati per tali sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

(5)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica permette di fissare limiti di determinazione inferiori. Per le sostanze attive i cui LMR dovrebbero essere ridotti al limite di determinazione pertinente è opportuno elencare i valori di base nell’allegato V conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda di modifica dell’LMR esistente per le patate, unitamente alle sperimentazioni sui residui e ai dati di monitoraggio. La richiesta è stata presentata in risposta alla potenziale contaminazione delle patate superiore all’LMR di base 0,01 mg/kg se immagazzinate in strutture dove in precedenza è stato utilizzato clorprofam. Il richiedente sostiene che, a causa delle proprietà specifiche del clorprofam, non è possibile eliminare completamente i residui rimanenti con le attuali operazioni di pulizia di tali strutture di immagazzinamento. I dati di monitoraggio presentati confermano la presenza di residui di clorprofam nelle patate non trattate.

(7)I Paesi Bassi hanno effettuato la valutazione di tale domanda a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e hanno trasmesso la relazione di valutazione alla Commissione.

(8)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali, e ha emesso un parere scientifico sull’LMR proposto (12). L’Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.

(9)Sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, l’Autorità ha concluso nel suo parere scientifico che gli LMR raccomandati dai Paesi Bassi pari a 0,3 mg/kg o 0,4 mg/kg erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più aggiornate sulle proprietà tossicologiche della sostanza nonché della presenza della 3-cloroanilina, che si forma in condizioni che rispecchiano la cottura al forno delle patate. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita al clorprofam attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerlo, né l’esposizione a breve termine al clorprofam e al suo metabolita principale, la 3-cloroanilina, dovuta a un elevato consumo di patate indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(10)Alla luce delle conclusioni dell’Autorità sui rischi per i consumatori, e tenuto conto del fatto che i livelli dovrebbero essere quanto più bassi possibile, l’LMR per le patate dovrebbe essere fissato a un livello pari a 0,4 mg/kg desunto da sperimentazioni condotte secondo la buona pratica di laboratorio (BPL) e corrispondente al 97,5° percentile di tutti i risultati del campionamento. Avendo l’Autorità concluso che le attuali procedure di pulizia sono inadeguate, è inoltre opportuno concedere agli operatori del settore alimentare il tempo sufficiente per sviluppare e introdurre una nuova metodologia di pulizia.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.046.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A046%3ATOC

 

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