Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/134 della Commissione del 4 Febbraio 2021 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6).

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La sostanza attiva in questione è un fungo, inizialmente denominato Verticillium lecanii. In seguito, per ragioni scientifiche, il nome è stato modificato in Lecanicillium muscarium ceppo Ve6. Più recentemente, il nome è stato ulteriormente modificato in quello attuale, Akanthomyces muscarius ceppo Ve6.

(2)La direttiva 2008/113/CE della Commissione (2) ha incluso il Lecanicillium muscarium (precedentemente Verticilium lecanii) ceppo Ve6 come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(3)Le sostanze attive incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(4)L’approvazione della sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6), secondo quanto indicato nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2021.

(5)Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(6)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(7)Lo Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore, ha elaborato un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 30 gennaio 2018 l’ha trasmesso all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(8)L’Autorità ha presentato il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(9)Il 27 aprile 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo relativa all’Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 il 22 ottobre 2020 e il progetto di regolamento riguardante tale sostanza il 4 dicembre 2020.

(10)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, alla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.042.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A042%3ATOC

 

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