Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione relativa all’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che intende disciplinare il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).
(2)Gli Stati membri dell’Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO.
(3)Ai sensi dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO deve adottare standard internazionali e pratiche raccomandate («SARP»).
(4)Il 21 dicembre 2017, con la risoluzione 2396 (2017) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha deciso che gli Stati membri dell’ONU devono sviluppare la capacità di raccogliere, trattare e analizzare, in linea con i SARP dell’ICAO, i dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, «PNR») e di garantire che tali dati PNR siano usati e condivisi con tutte le autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a fini di prevenzione, accertamento e indagine nei confronti dei reati di terrorismo e dei viaggi connessi.
(5)La risoluzione UNSCR 2396 (2017) ha inoltre esortato l’ICAO a collaborare con gli Stati contraenti per stabilire uno standard per la raccolta, l’utilizzo, il trattamento e la protezione dei dati PNR.
(6)I SARP sui dati PNR figurano nell’allegato 9, capo 9, parte D, della convenzione di Chicago. Tali SARP sono integrati da ulteriori orientamenti, in particolare il documento 9944 dell’ICAO che definisce gli orientamenti sui dati PNR.
(7)Il 23 giugno 2020 il Consiglio dell’ICAO ha adottato l’emendamento 28 dell’annesso 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago che stabilisce una nuova serie di SARP per gli Stati contraenti al fine di sviluppare la loro capacità di raccogliere, utilizzare, trattare e proteggere i dati PNR per i voli da e per il loro territorio («emendamento 28»), con il sostegno di un adeguato quadro giuridico e amministrativo.
(8)Conformemente all’articolo 90 della convenzione di Chicago, a meno che la maggioranza degli Stati contraenti notifichi la propria disapprovazione, l’emendamento 28 entra in vigore tre mesi dopo il termine concesso per la registrzione di tale rigetto.
(9)Conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago uno Stato contraente, qualora reputi di non potersi attenere in tutto agli standard o alle procedure internazionali o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche agli standard internazionali o alle procedure modificate, o qualora reputi necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscano in qualche punto da quelli introdotti in base a uno standard internazionale, deve notificare immediatamente all’ICAO le differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale. La notifica di tali differenze incide sugli effetti giuridici degli standard adottati dall’ICAO. La posizione dell’Unione in materia deve pertanto essere stabilita conformemente all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(10)L’emendamento 28 è stato notificato agli Stati contraenti con lettera agli Stati EC 6/3-20/71. Secondo tale lettera, sia eventuali differenze sia la conformità all’emendamento 28 devono essere notificate entro il 30 gennaio 2021.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.037.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A037%3ATOC
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