La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I della medesima direttiva.
(2)Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) successivamente abrogata.
(3)Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione (5).
(4)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 11105:2017, il cui riferimento è pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05 della Commissione (6). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN ISO 11105:2020 Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina.
(5)La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 11105:2020 elaborata dal CEN sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.
(6)La norma EN ISO 11105:2020 stabilisce i requisiti di installazione per la ventilazione dei locali apparato motori benzina e dei locali serbatoio benzina nelle imbarcazioni da diporto aventi motori a benzina per la propulsione, generazione di energia elettrica o meccanica, al fine di prevenire l’accumulo di gas esplosivi in tali locali.
(7)La norma EN ISO 11105:2020 soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 1, e nell’allegato I, parte A, punti 5.1.2 e 5.2.2 della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8)La norma EN ISO 11105:2020 sustituirá la norma EN ISO 11105:2017. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 11105:2017 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(9)Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma EN ISO 11105:2020, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN ISO 11105:2017.
(10)La norma EN ISO 11105:2020 sostituirà inoltre la norma EN ISO 9097:2017 Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici, il cui riferimento è pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05. La norma EN ISO 9097:2017 fa riferimento ai requisiti generali relativi ai ventilatori elettrici installati in imbarcazioni da diporto. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 9097:2017 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.036.01.0039.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A036%3ATOC
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