La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).
(2)Il regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi o un paese che beneficia di un regime di accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli non debbano beneficiare dell’SPG.
(3)L’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG è stabilito nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Ai sensi di detto regolamento, la Commissione è tenuta a riesaminare l’allegato II entro il 1o gennaio di ogni anno al fine di modificare lo stato dei paesi elencati in base ai criteri stabiliti all’articolo 4 del regolamento di cui sopra.
(4)Il regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare al paese beneficiario dell’SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al riesame dello stato del paese in relazione all’SPG. Pertanto l’SPG dovrebbe vigere ancora un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e due anni dopo la data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
(5)L’Armenia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2018, 2019 e 2020. Non possiede più i requisiti per beneficiare dello stato di paese beneficiario dell’SPG di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere esclusa dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG figurante nell’allegato II di detto regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2022.
(6)L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+») ai paesi beneficiari dell’SPG. L’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG+ è stabilito nell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.
(7)Cessando di essere un paese beneficiario dell’SPG a decorrere dal 1o gennaio 2022, l’Armenia dovrebbe anche cessare di essere paese beneficiario dell’SPG+ a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. È pertanto opportuno escludere l’Armenia dall’allegato III di tale regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2022.
(8)Un regime di accesso preferenziale al mercato ha iniziato ad applicarsi al Vietnam il 1o agosto 2020. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, è opportuno escludere anche il Vietnam dall’allegato II di tale regolamento. Coerentemente con i precedenti relativi a casi analoghi e al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare indebiti oneri amministrativi, è opportuno che l’esclusione del Vietnam dall’allegato II si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:
1.Nell’allegato II, sotto il titolo «Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)», i seguenti codici alfabetici e paesi corrispondenti sono soppressi rispettivamente dalle colonne A e B:
a)AM Armenia;
b)VN Vietnam.
2.Nell’allegato III, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono soppressi rispettivamente dalle colonne A e B:
AM Armenia
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2021.
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 Settembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.036.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A036%3ATOC
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