La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (2) ha introdotto una serie di deroghe alle norme esistenti, tra l’altro, nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l’utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l’equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia in corso.
(2)Inoltre le misure adottate per affrontare la pandemia di COVID-19 sono proseguite nella maggior parte degli Stati membri e in tutto il mondo. Tali misure comprendono l’imposizione di restrizioni al numero di partecipanti a incontri sociali e celebrazioni e alle possibilità di mangiare e bere fuori casa. In alcune zone continuano a essere imposti confinamenti, accompagnati dall’annullamento di eventi pubblici e feste private. L’effetto a catena di tali restrizioni ha determinato un’ulteriore diminuzione del consumo di vino nell’Unione e ha consolidato il calo delle esportazioni di vino verso paesi terzi. Inoltre l’incertezza circa la durata della crisi, che si prevede si protrarrà probabilmente oltre la fine del 2020, sta causando danni a lungo termine al settore vitivinicolo dell’Unione, in quanto è improbabile che il consumo di vino torni a riprendersi e i mercati di esportazione andranno persi. Tale combinazione di fattori ha un impatto negativo notevole sulla determinazione dei prezzi nel mercato vinicolo dell’Unione. Le scorte, che avevano già raggiunto un livello record all’inizio della campagna di commercializzazione 2019-2020, sono aumentate. Infine l’elevata resa che si otterrà dalla vendemmia del 2020, che dovrebbe superare di circa 10 milioni di ettolitri la vendemmia del 2019, non farà che aggravare ulteriormente la situazione.
(3)Di conseguenza, la lunga durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per far fronte alla pandemia di COVID-19 e la necessità di mantenere le restrizioni acuiscono ulteriormente le gravi perturbazioni economiche che interessano i principali sbocchi per il vino e i conseguenti effetti negativi sulla domanda di vino.
(4)Alla luce dell’eccezionale gravità della turbativa del mercato e dell’accumularsi di difficili circostanze nel settore vitivinicolo, che sono state originate dai dazi sulle importazioni di vini dell’Unione imposti dagli Stati Uniti nell’ottobre 2019 e che proseguono ora con le ricadute negative delle misure restrittive in corso legate alla pandemia mondiale di COVID-19, gli operatori del settore vitivinicolo dell’Unione continuano a incontrare difficoltà eccezionali. È pertanto giustificata un’ulteriore assistenza al settore vitivinicolo.
(5)Il mantenimento delle misure di risposta alla crisi e degli aumenti del contributo massimo dell’Unione introdotti dal regolamento delegato (UE) 2020/592 è ritenuto essenziale per migliorare la situazione del mercato del settore vitivinicolo nell’Unione. In particolare, tali misure sono fondamentali per rimuovere dal mercato dell’Unione quantitativi di vino che altrimenti inciderebbero negativamente sui prezzi di mercato e per migliorare il flusso di cassa degli operatori mediante la riduzione del contributo finanziario proprio alle loro operazioni. Tuttavia l’attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/592, come recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione (3), ha dimostrato che l’attuale scadenza del 15 ottobre 2020, fissata all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/592, non consente agli Stati membri e agli operatori del settore vitivinicolo di attuare efficacemente tutte le misure necessarie. In particolare, a causa dell’instabilità della situazione sanitaria e dell’imprevedibilità delle tempistiche delle diverse restrizioni nazionali imposte per controllarla, è stato difficile per gli Stati membri pianificare e introdurre misure supplementari nei loro programmi di sostegno al settore vitivinicolo, in modo che gli operatori possano beneficiare delle misure e dell’aumento dei finanziamenti entro la scadenza del 15 ottobre 2020. Prorogare tale scadenza fino al 15 ottobre 2021 consentirebbe agli Stati membri di introdurre alcune misure a stagione inoltrata e offrirebbe agli operatori ulteriori possibilità di presentare domanda di sostegno. Tale proroga contribuirebbe non solo ad affrontare l’attuale turbativa del mercato, ma anche a prevenire un ulteriore deterioramento della situazione, dato che si prevede che la pandemia di COVID-19 continuerà oltre la fine del 2020, e quindi per una parte significativa dell’esercizio finanziario 2021.
(6)Si ritiene pertanto necessario prorogare l’applicazione delle misure di cui agli articoli 2, 3 e 4 e agli articoli da 5 bis a 9 del regolamento delegato (UE) 2020/592 fino al 15 ottobre 2021.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/592.
(8)Per motivi imperativi di urgenza, tenuto conto in particolare dell’attuale turbativa del mercato, dei suoi gravi effetti sul settore vitivinicolo dell’Unione e della loro persistenza e probabile aggravamento, è necessario intervenire immediatamente e garantire con urgenza che possa continuare l’attuazione delle misure già adottate volte ad attenuare tali effetti negativi. I ritardi nell’adozione di azioni immediate rischierebbero di aggravare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo e nuocerebbero alla produzione e alle condizioni di mercato in tale settore. Per questi motivi, è opportuno adottare il presente regolamento secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(9)Data la necessità di intervenire immediatamente, di evitare turbative nell’attuazione delle misure volte ad affrontare la crisi del settore vitivinicolo dell’Unione e di garantire una transizione agevole tra i due esercizi finanziari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi retroattivamente a decorrere dal 16 ottobre 2020,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592
Il regolamento delegato (UE) 2020/592 è così modificato:
1)L’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013
In deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono essere finanziate nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo mediante anticipi o pagamenti nel corso degli esercizi 2020 e 2021.»;
2)All’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 e del 2021 per “vendemmia verde” si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull’intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle.»;
3)L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Applicazione del contributo dell’Unione temporaneamente aumentato
Gli articoli 5 bis e 6, l’articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2021.».
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 Ottobre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 Gennaio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.031.01.0198.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A031%3ATOC
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