La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 27 febbraio 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda di approvazione del biossido di carbonio di qualità alimentare (E 290) come sostanza di base (numero CAS: 124-38-9) da parte della società Dr. Knoell Consult GmbH. La domanda faceva riferimento a un uso come fumigante post-raccolta contro insetti e acari.
(2)Il biossido di carbonio è già approvato come sostanza attiva per l’uso nei prodotti fitosanitari dal 1o settembre 2009 (2) ed è iscritto nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).
(3)Il biossido di carbonio è attualmente autorizzato e immesso sul mercato come prodotto fitosanitario in diversi Stati membri. La specifica dell’identità della sostanza contenuta nella domanda di approvazione come sostanza di base è identica a quella della sostanza attiva approvata.
(4)Sebbene il terzo comma preveda che il prodotto alimentare debba essere considerato una sostanza di base, l’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1107/2009 esclude l’approvazione del biossido di carbonio di qualità alimentare, in quanto una sostanza può, tra gli altri criteri, essere approvata come sostanza di base solo se non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario. Tuttavia questo è attualmente il caso del biossido di carbonio di qualità alimentare.
(5)Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di una nuova domanda di approvazione del biossido di carbonio come sostanza di base a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, una volta scaduta l’approvazione esistente del biossido di carbonio come sostanza attiva e dopo che tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari costituiti da biossido di carbonio siano state revocate o siano scadute.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La sostanza biossido di carbonio (E 290) non è approvata come sostanza di base.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 Gennaio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.029.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A029%3ATOC
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