La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 12 e l’articolo 75, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 prorogando il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2022 e dando agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. Inoltre il regolamento (UE) 2020/2220 ha messo a disposizione le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa («EURI») istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (4) nei programmi prorogati nel 2021 e nel 2022 per finanziare misure a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 con l’obiettivo di far fronte all’impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione. Le relative norme per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero pertanto essere modificate.
(2)L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 fissa il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. Al fine di aumentare la flessibilità a disposizione degli Stati membri per utilizzare la loro dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022 nei programmi prorogati e incorporare le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI, è opportuno aumentare il numero massimo di modifiche di cui a detto articolo e posticipare il termine per presentare le domande di ultima modifica del programma. Inoltre occorre chiarire che il numero massimo di modifiche non dovrebbe applicarsi alle domande di modifica dei programmi di sviluppo rurale qualora a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/2220 siano necessarie modifiche per prorogare la durata dei programmi di sviluppo rurale e incorporare le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI.
(3)Il regolamento (UE) 2020/2220 prevede che per i programmi di sviluppo rurale prorogati vengano stabiliti per il 2025 i target finali fissati nell’ambito del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione. È pertanto necessario specificare che gli indicatori di tale quadro si riferiscono ai risultati previsti entro il 31 dicembre 2025. Inoltre il regolamento (UE) 2020/2220 esclude l’applicazione del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione alle risorse aggiuntive provenienti dall’EURI. Pertanto i risultati finanziati con le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI dovrebbero essere esclusi dai target finali del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione.
(4)Il regolamento (UE) 2020/2220 prevede che le risorse aggiuntive provenienti dall’EURI siano oggetto di programmazione e sorveglianza distinte rispetto al sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale, applicando nel contempo, in linea di principio, le norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Saranno pertanto necessarie specifiche distinte nelle descrizioni delle misure pertinenti dei programmi di sviluppo rurale e dei programmi quadro nazionali qualora le operazioni siano sostenute dalle risorse aggiuntive provenienti dall’EURI. I piani di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale, dei quadri nazionali e delle reti rurali nazionali dovrebbero inoltre indicare separatamente le risorse aggiuntive dell’EURI.
(5)Inoltre, nel piano di indicatori per le misure selezionate, il totale parziale dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata finanziata dalle risorse aggiuntive dell’EURI dovrebbero essere indicati separatamente. Nelle relazioni annuali sull’attuazione, la comunicazione sulle spese impegnate per misura e per aspetto specifico dovrebbe indicare la parte degli impegni finanziati dalle risorse aggiuntive dell’EURI.
(6)A norma dell’articolo 8, lettera h), punto ii), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un’aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all’articolo 37, paragrafo 1, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 39, paragrafo 1, e all’articolo 39 bis del suddetto regolamento, quando uno Stato membro applica una soglia minima di perdita inferiore al 30 %, e per l’assistenza tecnica, il piano di finanziamento deve comprendere una tabella indicante il contributo totale dell’Unione preventivato e l’aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Poiché le stesse norme si applicano al contributo proveniente dalle risorse aggiuntive dell’EURI, il piano di finanziamento dovrebbe indicare, se del caso, per ciascuna di tali misure e per ciascun tipo di operazione, il contributo dell’EURI preventivato e il tasso di partecipazione dell’EURI.
(7)Il regolamento (UE) 2020/2220 ha modificato gli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la soglia minima di perdita che gli Stati membri possono definire nei rispettivi programmi di sviluppo rurale sulla base della quale gli agricoltori possono essere compensati per le perdite nell’ambito dei fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali e dello strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di tutti i settori. Di conseguenza, e ai fini delle relazioni all’OMC, le spese per tutti gli strumenti di gestione del rischio disciplinati dall’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e laddove la soglia minima di perdita è inferiore al 30 % devono essere preventivate e comunicate separatamente. Il piano di indicatori deve specificare di conseguenza questi nuovi requisiti di programmazione e pianificazione.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.
(9)Considerata l’urgenza della situazione relativa alla crisi COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.027.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A027%3ATOC
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