La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione (2) fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento. Tali misure comprendono il monitoraggio dei mancati regolamenti e la riscossione e la ridistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 specifica inoltre i dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso.
(2)L’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è fissata al 1o febbraio 2021.
(3)I partecipanti al mercato hanno indicato che la pandemia di COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sull’attuazione complessiva dei progetti regolativi e sulla fornitura dei sistemi informatici necessari per l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2018/1229. In questo periodo storico inedito gli enti finanziari si concentrano sull’attuazione di piani di emergenza efficaci per garantire la resilienza operativa e informatica quotidiana, il che ne limita la capacità informatica di realizzare determinati progetti complessi, compresi quelli necessari per conformarsi alle prescrizioni in materia di disciplina del regolamento di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229. L’applicazione di tali prescrizioni da parte dei depositari centrali di titoli (CSD), dei loro partecipanti e dei loro clienti in un siffatto contesto potrebbe aumentare, anziché attenuare, i rischi sul mercato finanziario. È pertanto opportuno concedere a tali portatori di interessi più tempo per completare i preparativi necessari per l’applicazione delle prescrizioni in materia di disciplina del regolamento. Dato il carattere inedito della situazione creata dalla pandemia di COVID-19 e le necessarie modifiche del sistema che i CSD, i loro partecipanti e i loro clienti dovrebbero apportare per conformarsi alle diverse prescrizioni in materia di disciplina del regolamento, è necessario un ulteriore rinvio di un anno dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1229.
(5)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
(6)L’ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta, in quanto sarebbe altamente sproporzionata in relazione alla portata e all’impatto previsto del rinvio dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229. L’ESMA ha tenuto conto del contributo precedentemente fornito dai partecipanti al mercato in merito al livello di preparazione per l’applicazione di tale regolamento. Inoltre, in queste circostanze impreviste, è urgente fornire certezza giuridica in merito a una nuova data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 al fine di consentire ai partecipanti al mercato di prepararsi ad applicarlo. L’ESMA ha tuttavia effettuato un’analisi dei potenziali costi e benefici collegati al rinvio dell’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nell’elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA ha inoltre collaborato con i membri del Sistema europeo di banche centrali,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’articolo 42 del regolamento delegato (UE) 2018/1229 è sostituito dal seguente:
«Articolo 42
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° Febbraio 2022.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 Ottobre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.027.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A027%3ATOC
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