Decisione N.1/2014 del Comitato Misto.

Il Comitato Misto,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)L'allegato II dell'accordo, che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stato sostituito con decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (2).

(3)L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare delle modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) apportate dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione (5), dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione (7).

(4)Occorre, inoltre, tenere conto delle decisioni e raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in esecuzione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 in seguito all'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del Comitato misto.

(5)L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato secondo l'evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione europea,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo») è modificato secondo quanto disposto all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione da parte del Comitato misto.

Fatto a Bruxelles,il 28 Novembre 2014

Per il Comitato Misto

Il Presidente

Mario GATTIKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_367_R_0015

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