La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3)La decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione del trans-resveratrolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), da utilizzare negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in forma di capsule o compresse destinate agli adulti.
(4)Il 31 gennaio 2020 la società DSM Nutritional Products Europe («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «trans-resveratrolo». Il richiedente ha chiesto la modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento trans-resveratrolo, e in particolare di eliminare la specificazione di «capsule o compresse» quali uniche forme consentite per gli integratori alimentari indicate nell’elenco dell’Unione.
(5)Il richiedente ritiene che tale modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo sia necessaria, in quanto consentirebbe di utilizzare il trans-resveratrolo negli integratori alimentari non solo in forma di capsule o compresse.
(6)Per diversi nuovi alimenti attualmente autorizzati negli integratori alimentari e figuranti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti non è stata specificata alcuna forma. Pertanto la modifica delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari contenenti trans-resveratrolo garantirebbe condizioni d’uso coerenti per gli integratori alimentari e consentirebbe agli operatori del settore alimentare di adattarsi meglio alle preferenze dei consumatori.
(7)La Commissione non ha chiesto il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, in quanto la modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento trans-resveratrolo, che consiste nell’eliminare la specificazione delle forme in cui si presentano gli integratori alimentari, non determina alcun effetto sulla salute umana. È pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del nuovo alimento trans-resveratrolo per autorizzarne l’uso negli integratori alimentari sotto qualsiasi forma, ai livelli massimi precedentemente autorizzati.
(8)I livelli massimi di trans-resveratrolo negli integratori alimentari autorizzati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1190 e indicati nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti rimangono invariati. Le considerazioni sulla sicurezza in base alle quali è stato autorizzato il trans-resveratrolo negli integratori alimentari rimangono invariate e l’eliminazione della specificazione delle forme degli integratori alimentari non desta preoccupazioni per la sicurezza.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
1.La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, incluso nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento «trans-resveratrolo» è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.
2.La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 Gennaio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.023.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A023%3ATOC
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