Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione del 18 Dicembre 2020 che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Pe e del Consiglio.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 7, e l’articolo 37, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2008/98/CE impone agli Stati membri l’obbligo di adottare misure per incoraggiare il riutilizzo nell’ambito dei rispettivi programmi di prevenzione dei rifiuti e di controllarne e valutarne l’attuazione misurando il riutilizzo sulla base di una metodologia comune stabilita dalla Commissione.

(2)La direttiva 2008/98/CE stabilisce inoltre l’obbligo per gli Stati membri di comunicare ogni anno alla Commissione i dati relativi al riutilizzo secondo il formato stabilito dalla Commissione.

(3)La metodologia comune e il formato per la comunicazione sono strettamente collegati e devono essere applicati congiuntamente. Per semplificare e agevolare l’applicazione, è pertanto opportuno adottare entrambe le misure in un unico atto.

(4)Affinché la misurazione e la comunicazione siano il più possibile precise, è opportuno evitare i doppi conteggi dei prodotti. Occorre conteggiare unicamente i prodotti effettivamente riutilizzati. I prodotti che sono semplicemente offerti per essere riutilizzati, come i prodotti regalati agli operatori del riutilizzo e altri prodotti per i quali il riutilizzo non è garantito, non dovrebbero essere inclusi nel riutilizzo misurato e comunicato alla Commissione.

(5)In considerazione dei limiti e delle difficoltà nella raccolta di dati sul riutilizzo dovuti alla vasta gamma di categorie di prodotti, al fatto che la misurazione del riutilizzo è un’operazione nuova e agli oneri amministrativi associati alla raccolta di dati sul riutilizzo, la metodologia comune di misurazione e il formato per la comunicazione dovrebbero essere proporzionati, adeguati ed efficienti sotto il profilo dei costi. Pertanto, la metodologia comune dovrebbe consentire l’uso di una serie di strumenti di raccolta di dati per misurare il riutilizzo.

(6)La metodologia comune dovrebbe incentrarsi il più possibile sulla raccolta di dati quantitativi sul riutilizzo che consentano di determinare la dimensione del settore del riutilizzo. I dati quantitativi dovrebbero essere raccolti periodicamente. Al fine di limitare l’onere amministrativo a carico delle autorità degli Stati membri, pur garantendo che i dati misurati e comunicati siano sufficientemente aggiornati, gli Stati membri dovrebbero misurare il riutilizzo per una data categoria di prodotti almeno una volta ogni tre anni.

(7)Al fine di monitorare l’attuazione delle misure sul riutilizzo e di valutare in modo più adeguato l’impatto delle misure adottate dagli Stati membri per incentivare il riutilizzo, la metodologia comune per la comunicazione delle informazioni sul riutilizzo dovrebbe anche consentire di individuare le misure chiave per facilitarlo.

(8)Per monitorare il riutilizzo e acquisire una conoscenza più approfondita di questo settore, le comunicazioni sul riutilizzo dovrebbero includere una combinazione di dati qualitativi e quantitativi. Alcuni dati dovrebbero essere comunicati su base volontaria, come i dati relativi a determinati canali mediante i quali i prodotti cambiano proprietà, al fine di agevolare lo scambio delle migliori pratiche e consentire ai portatori di interessi coinvolti di approfondire le proprie conoscenze in materia.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Metodologia comune per la misurazione del riutilizzo

1.Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri misurano il riutilizzo effettuando un monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure sul riutilizzo.

2.Il monitoraggio qualitativo di cui al paragrafo 1 comprende l’individuazione e la descrizione delle misure sul riutilizzo e una valutazione dei relativi impatti o effetti previsti sulla base dei dati disponibili. Il monitoraggio qualitativo è effettuato ogni anno.

3.Il monitoraggio quantitativo di cui al paragrafo 1 è effettuato misurando il riutilizzo generato dagli operatori del riutilizzo o dai nuclei familiari mediante uno dei metodi elencati qui di seguito o una combinazione di tali metodi o ancora qualsiasi altro metodo equivalente in termini di pertinenza, rappresentatività e affidabilità:

a)Misurazione diretta del riutilizzo mediante un dispositivo di misurazione per determinare la massa dei prodotti riutilizzati;

b)Calcolo del bilancio di massa del riutilizzo sulla base della massa in entrata e in uscita di prodotti nelle operazioni di riutilizzo;

c)Questionari e interviste con gli operatori del riutilizzo o i nuclei familiari;

d)Diari di persone che registrano o annotano periodicamente informazioni sul riutilizzo.

Il monitoraggio quantitativo per una data categoria di prodotti è effettuato almeno una volta ogni tre anni. Il primo monitoraggio riguarda tutte le categorie di prodotti ed è effettuato per il primo periodo di riferimento di cui all’articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE.

4.Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati relativi al riutilizzo. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché la misurazione del riutilizzo effettuata conformemente alla metodologia comune di cui al presente articolo si basi su un campione rappresentativo della popolazione o degli operatori del riutilizzo o dei nuclei familiari, a seconda dei casi.

Articolo 2

Comunicazioni sul riutilizzo

Gli Stati membri comunicano i dati e trasmettono la relazione sul controllo della qualità relativa all’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE secondo il formato di cui all’allegato.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 Dicembre 2020

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.010.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A010%3ATOC

 

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