La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all’Organizzazione mondiale del commercio. Tra gli impegni assunti dalla Federazione russa vi è quello di applicare contingenti tariffari all’esportazione di specifici tipi di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni verso l’Unione. Le modalità relative alla gestione di tali contingenti tariffari sono stabilite nell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione (2) («l’accordo») e nel protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell’accordo (3) («il protocollo»). L’accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011. Sono stati applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all’Organizzazione mondiale del commercio.
(2)A norma dell’articolo 4 della decisione 2012/105/UE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione (4) stabilisce le regole che disciplinano l’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea. Tale regolamento cesserà di applicarsi alla data in cui sarà espletata la procedura per la conclusione del protocollo.
(3)Pur se continua l’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo e del protocollo in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla loro conclusione, l’esperienza maturata durante l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 ha evidenziato la necessità di modificare alcune disposizioni di tale regolamento.
(4)L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 dovrebbe essere modificato in modo da garantire che nella prima parte di ciascun periodo contingentale i diritti all’importazione massimi degli importatori tradizionali, per ciascuno dei gruppi di prodotti, non siano inferiori a quelli concessi ai nuovi importatori.
(5)A norma dell’articolo 3 del protocollo, la classificazione dei prodotti interessati si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica applicata in Russia. Gli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 fanno riferimento ai pertinenti codici tariffari dei prodotti interessati. Considerando che la nomenclatura è stata modificata in seguito all’applicazione provvisoria del protocollo, è necessario introdurre tali modifiche negli allegati per rispecchiare la nomenclatura tariffaria e statistica attualmente applicata nella Federazione russa. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III.
(6)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il legno istituito dalla decisione 2012/105/UE,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione è modificato come segue:
1)All’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Si applica inoltre la seguente definizione: “gruppo di prodotti” designa ciascuna delle due categorie di prodotti interessati in base alla classificazione di tali prodotti della nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa, cioè abete rosso e pino. I pertinenti codici tariffari della Federazione russa e i corrispondenti codici della nomenclatura combinata (*1) (“NC”) e codici TARIC figurano nell’allegato I.
(*1) Conformemente al regolamento (UE) 2019/1776 della Commissione (GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1).»;"
2)All’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingentale successivo conformemente al metodo di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Se il massimale calcolato applicabile a un importatore tradizionale per un dato gruppo di prodotti è inferiore alla quota massima dell’1,5 % del contingente tariffario assegnata ai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, il massimale dell’importatore tradizionale in questione è fissato a un livello dell’1,5 % del contingente tariffario per il rispettivo gruppo di prodotti.»;
3)L’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
4)L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Gennaio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.005.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A005%3ATOC
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