La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»),
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo di recesso,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività nel Regno Unito e in seguito all’istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell’autorità competente del Regno Unito a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).
(2)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
(3)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2051 della Commissione (5) a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, rilevati nel pollame o in altri volatili in cattività nelle contee del North Yorkshire e di Norfolk, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
(4)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/2051 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, situate nelle contee del Derbyshire, di Norfolk e del Dorset e nelle isole Orcadi, e ha adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.
(5)La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con il Regno Unito e ha potuto accertare che i limiti delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dall’autorità competente del Regno Unito si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa dei nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8.
(6)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con il Regno Unito, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per il Regno Unito nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742.
(7)L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 dovrebbe quindi essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1742.
(9)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 prendano effetto il prima possibile.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 Dicembre 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC
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