Regolamento Delegato (UE) 2020/2237 della Commissione del 13 Agosto 2020 che modifica il Regolamento Delegato 2020/3 per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.).

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 (2) del Consiglio, in particolare l’articolo 15, paragrafo 2.

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (3), in particolare l’articolo 15 bis,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti nelle attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di specie soggette a taglie minime.

(2)A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco per la pesca demersale nel Mar Mediterraneo si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2019 a tutte le altre specie.

(3)I piani in materia di rigetti adottati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 possono contenere le indicazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013, ivi compresa la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione.

(4)L’articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1967/2006 e l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferiscono alla Commissione il potere di stabilire, ai fini dell’adozione di piani in materia di rigetti e per le specie soggette all’obbligo di sbarco, una taglia minima di riferimento per la conservazione atta a garantire la protezione del novellame. Conformemente agli articoli citati, le taglie minime di riferimento per la conservazione possono derogare, ove opportuno, alle taglie stabilite nell’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241.

(5)Il regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione (4) ha istituito un piano in materia di rigetti per le vongole (Venus spp.) nelle acque territoriali italiane, applicabile dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, a seguito di una raccomandazione presentata dall’Italia, previa consultazione del Consiglio consultivo del Mediterraneo, tenuto conto del parere dello CSTEP e dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1241. Tuttavia, l’applicazione della riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole, pari a 22 mm, era stata limitata a un anno, fino al 31 dicembre 2020. Allo stesso tempo l’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di vongole al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2022.

(6)L’Italia è il solo Stato membro che ha un interesse di gestione diretto nella pesca di vongole nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM. Il 2 marzo 2020 l’Italia ha presentato una raccomandazione comune con la richiesta di prorogare fino al 31 dicembre 2022 la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita dal regolamento delegato (UE) 2020/3 per lo stock di vongole.

(7)La raccomandazione comune presentata dall’Italia è stata riesaminata dallo CSTEP (STECF 20-01) (5) alla luce degli obiettivi e dei target di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1241.

(8)Lo CSTEP ha osservato che le distribuzioni di frequenza delle lunghezze (2017-2019) presentate nella nuova raccomandazione comune indicano che, dalla prima attuazione nel 2017, a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione (6), della riduzione delle taglie minime di riferimento per la conservazione (da 25 mm a 22 mm), si è registrato un aumento dell’abbondanza di esemplari di oltre 22 mm nello stock di talune zone della regione Marche. Lo CSTEP ha concluso altresì che la situazione degli stock appare stabile se non in miglioramento nelle zone per le quali sono disponibili informazioni sufficienti. Lo CSTEP ha concluso che il piano di gestione contiene disposizioni che saranno probabilmente più efficaci per la gestione dei tassi di sfruttamento delle popolazioni di vongole rispetto alle condizioni esistenti prima del 2017. Lo CSTEP ha concluso inoltre che, essendo la taglia minima di riferimento ridotta ancora superiore alla taglia di prima maturità (15-17 mm), con ogni probabilità essa non inciderà sulla capacità riproduttiva dello stock e avrà scarsi effetti sul tasso di sfruttamento in relazione al novellame.

(9)La Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase nella raccomandazione comune e nelle valutazioni dello CSTEP (STECF19-02 e 20-01), la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione sia in linea con gli obiettivi dello sfruttamento sostenibile dello stock di vongole nelle acque territoriali italiane. Benché lo CSTEP abbia rilevato che le informazioni relative alla regione Marche e alla regione Puglia sono meno complete, la Commissione ritiene che la struttura della popolazione di vongole nelle due regioni sia migliorata negli ultimi due anni e che vi siano prove di un buon reclutamento. Dal momento che, seppur ridotta, la taglia minima di riferimento per la conservazione proposta per le vongole è ancora superiore alla taglia di prima maturità (indicata tra 15 e 17 mm), la Commissione ritiene che essa avrà probabilmente una scarsa incidenza sul tasso di sfruttamento in relazione al novellame, in conformità all’articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1241. La riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione ha contribuito inoltre ad attenuare l’impatto dell’attività di pesca sull’ecosistema marino, avendo ridotto in maniera significativa la zona oggetto di dragaggio. Su tale base la proposta riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione sembrerebbe conforme ai requisiti stabiliti per le misure tecniche di cui all’articolo 15 e all’articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1241. Alla luce di quanto precede è opportuno concedere la deroga richiesta fino al 31 dicembre 2022. La Commissione osserva che, in conformità con il suo piano nazionale di gestione, l’Italia attuerà un rigoroso monitoraggio degli stock di vongole e invierà relazioni annuali alla Commissione.

(10)Le misure suggerite nella raccomandazione comune sono in linea con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(11)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/3.

(12)Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla pesca e sulla programmazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/3

All’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2020/3, il terzo paragrafo è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 Agosto 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.436.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A436%3ATOC

 

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