La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 27, paragrafo 1 e l’articolo 72, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per l’addestramento, le prove e i controlli per il rilascio delle licenze di pilota.
(2)Il piano europeo per la sicurezza aerea adottato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1139 ha individuato, tra gli elementi di fondamentale importanza, il fatto che il personale aeronautico disponga di competenze adeguate e che i metodi di addestramento debbano essere adattati per garantire che il personale sia in grado di gestire le nuove tecnologie emergenti e la crescente complessità del sistema aeronautico.
(3)Nel 2013 l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha pubblicato il «Manual of evidence-based training» (doc. 9995 AN/497), che contiene il quadro completo delle competenze necessarie («competenze di base») con le corrispondenti descrizioni e i relativi indicatori comportamentali per valutare tali competenze, comprese quelle che, nell’addestramento dei piloti, erano note in precedenza come conoscenze tecniche e non tecniche, abilità e attitudini. In tale nuovo approccio, il contenuto dell’addestramento è allineato alle effettive competenze necessarie per operare in modo sicuro, efficace ed efficiente nell’ambiente del trasporto aereo commerciale.
(4)Obiettivo dell’addestramento basato su evidenze (evidence-based training, EBT) è migliorare la sicurezza e rafforzare le competenze degli equipaggi di condotta affinché operino gli aeromobili in sicurezza in tutti i regimi di volo e siano in grado di individuare e gestire situazioni impreviste. Il concetto di EBT è stato ideato per ottimizzare l’apprendimento e limitare le formalità di controllo.
(5)L’allineamento del regolamento (UE) n. 1178/2011 al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per quanto riguarda la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile dovrebbe aumentare la certezza del diritto, sostenere le ispezioni dell’Agenzia in materia di standardizzazione nel campo della segnalazione di eventi e sostenere l’attuazione di sistemi efficaci di segnalazione degli eventi nell’ambito della gestione della sicurezza.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.
(7)L’Agenzia ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato unitamente al parere n. 08/2019 (4), in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
(8)Sono tuttora in corso negoziati tra l’Unione e taluni paesi terzi anche per quanto riguarda la conversione delle licenze di pilota e dei relativi certificati medici. Al fine di garantire che gli Stati membri possano continuare a riconoscere le licenze e i certificati medici di paesi terzi per un periodo intermedio alla luce di tali negoziati, è necessario prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 nel loro territorio ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciati da un paese terzo che partecipa ad operazioni non commerciali di taluni aeromobili.
(9)Inoltre le modifiche dell’appendice 1 del regolamento (UE) n. 1178/2011, introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1974 della Commissione (5) e che si applicheranno a decorrere dal 31 gennaio 2022, dovrebbero essere allineate alle modifiche di tale appendice introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/359 della Commissione (6).
(10)Il regolamento dovrebbe inoltre essere modificato per correggere alcuni errori tecnici contenuti in precedenti modifiche e per chiarire alcune disposizioni.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.434.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A434%3ATOC
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