La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Le disposizioni relative al trattamento delle attività sotto forma di software valutate prudentemente, sul cui valore la risoluzione, l’insolvenza o la liquidazione dell’ente non incide in maniera significativa, sono state modificate dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per sostenere ulteriormente la transizione verso un settore bancario più digitalizzato. Il regolamento (UE) 2019/876 ha inoltre introdotto l’articolo 36, paragrafo 4, nel regolamento (UE) n. 575/2013, che impone all’Autorità bancaria europea («ABE») di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l’applicazione delle deduzioni connesse alle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1. Al fine di garantire la coerenza delle disposizioni riguardanti i fondi propri e per agevolarne l’applicazione, è opportuno incorporare tali norme tecniche di regolamentazione nel regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (3), che raggruppa tutte le norme tecniche in materia di fondi propri.
(2)Alle autorità competenti non è precluso di esaminare caso per caso le attività sotto forma di software che l’ente include nel capitale né di esercitare i propri poteri di vigilanza ai sensi dell’articolo 64 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare laddove lo stock di investimenti in software potrebbe comportare un vantaggio prudenziale indesiderato o qualora si sospetti che l’ente si avvalga del grado di giudizio derivante dalla disciplina contabile applicabile per eludere il presente regolamento.
(3)Data la diversità dei software utilizzati dagli enti, è difficile sia valutare in termini generali quali attività sotto forma di software potrebbero avere un valore recuperabile in caso di risoluzione, insolvenza o liquidazione e, in tal caso, in quale misura, sia individuare una specifica categoria di software che preserverebbe il proprio valore anche in tale scenario.
(4)Inoltre una valutazione dell’ABE di casi specifici di operazioni passate suggerisce che tutte le attività sotto forma di software, senza alcuna distinzione in base a categorie specifiche, presentano la stessa probabilità di essere cancellate contabilmente. Anche nei casi in cui il valore delle attività sotto forma di software sia preservato almeno in parte, la vita utile di tali software è generalmente oggetto di revisione per tener conto del fatto che il software sarà mantenuto in uso dall’acquirente dell’ente solo fino al termine del processo di migrazione. Un processo di migrazione di tale genere, come dimostrano gli elementi di prova raccolti, dura generalmente da uno a tre anni. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione nel trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software.
(5)Dato il valore limitato che le attività sotto forma di software appaiono avere in caso di risoluzione, insolvenza o liquidazione di un ente, è essenziale che il trattamento prudenziale di tali attività trovi il giusto equilibrio tra le preoccupazioni sotto il profilo prudenziale, da un lato, e il valore di tali attività da un punto di vista commerciale ed economico, dall’altro. È pertanto opportuno che il trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software richieda un certo margine di cautela rispetto all’alleggerimento dei requisiti di capitale primario di classe 1.
(6)Inoltre, al fine di evitare l’introduzione di ulteriori oneri operativi a carico degli enti e di agevolare la vigilanza da parte delle autorità competenti, il trattamento prudenziale delle attività sotto forma di software dovrebbe essere di facile attuazione e applicabile a tutti gli enti in maniera standardizzata. È opportuno che il trattamento prudenziale standardizzato non impedisca all’ente di continuare a dedurre integralmente le sue attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1.
(7)Data la rapidità dei cambiamenti tecnologici, gli enti investono spesso nella manutenzione, nel miglioramento o nell’aggiornamento del loro software. Per attenuare il rischio di arbitraggio regolamentare, tali investimenti dovrebbero essere ammortizzati separatamente dal software oggetto di manutenzione, miglioramento o aggiornamento, a condizione che gli stessi investimenti siano rilevati nello stato patrimoniale dell’ente come attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 241/2014.
(9)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.
(10)L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.433.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A433%3ATOC
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