La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 15, paragrafo 3, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 7, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)A causa della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, il regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha posticipato la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 di un anno, così come altre date in esso previste.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione (3) ha fissato talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 in particolare riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere. Ai fini della certezza del diritto, tali norme dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.
(3)È pertanto necessario allineare la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 e altre date conseguenti ivi previste con la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464.
(5)Alla luce della necessità di garantire immediatamente la certezza del diritto per il settore biologico per quanto riguarda il posticipo della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
(6)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 è così modificato:
(1)All’articolo 25, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tali informazioni sono trasmesse ogni anno entro il 30 giugno e per la prima volta entro il 30 giugno 2023 per quanto riguarda l’anno 2022.»;
(2)All’articolo 26, paragrafi 1, 5, 6 e 7, l’espressione «entro il 1o gennaio 2029» è sostituita dall’espressione «entro il 1o gennaio 2030»;
(3)All’articolo 26, paragrafi 2, 3 e 4, l’espressione «entro il 1o gennaio 2024» è sostituita dall’espressione «entro il 1o gennaio 2025»;
(4)All’articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.420.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A420%3ATOC
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