Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 Dicembre 2020 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 23, l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), e gli articoli 35 e 40,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese disposizioni per la notifica e la comunicazione delle malattie, i programmi di sorveglianza dell’Unione, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti. Le informazioni, i formati e i requisiti procedurali per la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento.

(3)Le malattie elencate, quali definite all’articolo 4, punto 18, del regolamento (UE) 2016/429, sono elencate conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento. A causa del diverso profilo della malattia, i focolai di determinate malattie elencate dovrebbero essere soggetti a notifica immediata nell’Unione, mentre i focolai delle altre malattie dovrebbero essere soggetti a comunicazione nell’Unione.

(4)Tenuto conto del profilo della malattia e dello stato sanitario di un determinato Stato membro, zona o compartimento, dovrebbe essere richiesta una notifica immediata nell’Unione alla Commissione e agli altri Stati membri in merito a un focolaio di determinate malattie elencate al fine di consentire l’attuazione tempestiva delle necessarie misure di gestione dei rischi. È opportuno che il presente regolamento stabilisca un elenco specifico delle malattie elencate per le quali è necessaria una notifica immediata nell’Unione, nonché i termini per tale notifica immediata.

(5)Garanzie in materia di sanità animale si applicano agli Stati membri, alle zone e ai compartimenti indenni da malattia per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/429. Poiché le comunicazioni sulla sorveglianza effettuata per mantenere lo status di indenne da malattia non sono obbligatorie, l’obbligo di notificare i focolai primari di tali malattie entro 24 ore dalla conferma risulta giustificato.

(6)In caso di focolai secondari delle malattie elencate soggette a notifica, è opportuno ricorrere all’uso ben consolidato di notifiche settimanali raggruppate, tenuto conto del profilo della malattia e in funzione dello stato sanitario di uno Stato membro, una zona o un compartimento.

(7)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) definisce l’applicazione di norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate per le specie elencate o i gruppi di specie elencate. È opportuno che il presente regolamento stabilisca per gli Stati membri l’obbligo di comunicazione nell’Unione in merito all’individuazione delle malattie di categoria E di cui a tale regolamento per le specie elencate o i gruppi di specie elencate pertinenti, come pure i requisiti procedurali e le informazioni per tale comunicazione.

(8)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della notifica e della comunicazione nell’Unione, è opportuno fissare le norme per stabilire le informazioni da fornire e per stabilire le procedure, i formati e i dati necessari nonché le norme riguardanti l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione.

(9)Ai fini delle informazioni da trasmettere nell’ambito di una notifica nell’Unione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/429, è opportuno precisare ulteriormente alcune prescrizioni in materia di informazioni per garantire l’applicazione uniforme di tale disposizione e facilitare l’inserimento dei dati nel sistema informatico per il trattamento delle informazioni di cui all’articolo 22 di tale regolamento (sistema d’informazione sulle malattie animali (ADIS).

(10)Ai fini della comunicazione nell’Unione delle malattie elencate conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) 2016/429, è opportuno precisare nel presente regolamento il livello delle informazioni da fornire sull’individuazione delle malattie elencate e sui programmi di eradicazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.412.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A412%3ATOC

 

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