Decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio del 23 Novembre 2020 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione (UE) 2020/1111. del Consiglio (2), l’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione («accordo») è stato firmato il 14 settembre 2020, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)L’accordo intende ottenere il massimo livello possibile di protezione per le indicazioni geografiche e fornire strumenti atti a contrastare le pratiche ingannevoli e gli usi abusivi delle indicazioni geografiche.

(3)L’articolo 10 dell’accordo istituisce un comitato misto incaricato di modificare gli allegati dell’accordo.

(4)È opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, a norma dell’articolo 218, paragrafo 7 del trattato, ad approvare a nome dell’Unione, in sede di comitato misto, le modifiche proposte agli allegati I e da III a VI dell’accordo.

(5)È opportuno approvare l’accordo,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione («accordo») è approvato a nome dell’Unione (3)

Articolo 2

1.Ai fini della modifica dei riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche di cui all’allegato I dell’accordo.

2.Ai fini dell’articolo 3 dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche agli allegati III e IV dell’accordo, nonché le pertinenti modifiche agli allegati V e VI dell’accordo. Qualora le parti interessate non riescano a raggiungere un accordo in seguito a obiezioni riguardanti un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione conformemente alla procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 Novembre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.408.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408I%3ATOC

 

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