La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)All’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) l’accreditamento è definito come un’attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
(2)Gli atti giuridici dell’Unione che incorporano le disposizioni di riferimento di cui all’allegato I della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevedono, in alcuni casi, l’intervento di organismi terzi di valutazione della conformità per l’esecuzione delle procedure di valutazione della conformità. Inoltre tali atti giuridici incorporano l’articolo R17 dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE, che stabilisce le prescrizioni che gli organismi di valutazione della conformità devono rispettare, e l’articolo R18 dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE, il quale prevede che, qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui a tale atto dell’Unione nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
(3)Vi sono anche atti giuridici dell’Unione che non incorporano gli articoli R17 e R18 dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE. Tali atti giuridici richiedono tuttavia l’intervento di organismi terzi di valutazione della conformità e prevedono l’accreditamento di tali organismi a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 per dimostrarne la competenza.
(4)Con il mandato M/417 del 4 dicembre 2007 la Commissione ha richiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di concludere i lavori sulle norme armonizzate a sostegno del nuovo quadro legislativo, in particolare per quanto riguarda l’accreditamento e la valutazione della conformità o la garanzia della qualità nonché i sistemi di certificazione settoriali. In tale mandato la Commissione ha chiesto a dette organizzazioni di individuare tutte le norme internazionali rilevanti per il nuovo quadro legislativo o per determinati sistemi di certificazione settoriali, per adottarli a livello europeo come norme europee. Le norme europee a sostegno del regolamento (CE) n. 765/2008, gli atti giuridici dell’Unione che incorporano le disposizioni di riferimento di cui all’allegato I della decisione n. 768/2008/CE che stabiliscono le prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità e gli atti giuridici dell’Unione che, pur non incorporando gli articoli R17 e R18 dell’allegato I della decisione n. 768/2008/CE, richiedono l’intervento di un organismo terzo di valutazione della conformità e prevedono l’accreditamento di tali organismi a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del mandato.
(5)In base alla richiesta del mandato M/417 del 4 dicembre 2007 il CEN e il Cenelec hanno adottato le norme EN ISO 14064-1:2019 — Gas ad effetto serra — Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell’organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione, EN ISO 14064-2:2019 — Gas ad effetto serra — Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell’aumento della loro rimozione EN ISO 14064-3:2019 — Gas ad effetto serra — Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra, EN ISO 15195:2019 — Medicina di laboratorio — Prescrizioni relative alle competenze dei laboratori di taratura che impiegano procedimenti di misura di riferimento, ed EN ISO/IEC 17029:2019 — Valutazione della conformità — Principi generali e prescrizioni per gli organismi di validazione e verifica, tramite il recepimento delle norme internazionali ISO 14064-1:2018, ISO 14064-2:2019, ISO 14064-3:2019, ISO 15195:2018, e ISO/IEC 17029:2019.
(6)La Commissione, insieme al CEN e al Cenelec, ha valutato se le norme EN ISO 14064-1:2019, EN ISO 14064-2:2019, EN ISO 14064-3:2019, EN ISO 15195:2019 ed EN ISO/IEC 17029:2019 elaborate dal CEN soddisfano la richiesta del mandato M/417 del 4 dicembre 2007.
(7)Le norme armonizzate EN ISO 14064-1:2019, EN ISO 14064-2:2019 ed EN ISO 14064-3:2019 sono risultate rispettare le prescrizioni di riferimento per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità ai fini della quantificazione, del monitoraggio e della comunicazione delle attività destinate a produrre gas a effetto serra e dello svolgimento o della gestione delle convalide e delle verifiche delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra come previsto dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(8)La norma armonizzata EN ISO 15195:2019 è risultata rispettare le prescrizioni di riferimento per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità che agiscono in qualità di organismi notificati ai fini delle tarature impiegando procedimenti di misura di riferimento, come previsto dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(9)La norma armonizzata EN ISO 17029:2019 è risultata rispettare le prescrizioni di riferimento per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità che agiscono in qualità di verificatori ai fini della validazione e della verifica delle attività di valutazione della conformità come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (6).
(10)È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(11)Le norme armonizzate EN ISO 14064-1:2019, EN ISO 14064-2:2019, EN ISO 14064-3:2019 ed EN ISO 15195:2019 sono versioni rivedute delle norme EN ISO 14064-1:2012, EN ISO 14064-2:2012, EN ISO 14064-3:2012 ed EN ISO 15195:2003, che sostituiscono, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7). È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 14064-1:2012, EN ISO 14064-2:2012, EN ISO 14064-3:2012 ed EN ISO 15195:2003 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere agli operatori economici e agli organismi terzi di valutazione della conformità il tempo necessario per adeguare alle norme armonizzate rivedute i loro metodi di monitoraggio, rendicontazione, misurazione e verifica, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 14064-1:2012, EN ISO 14064-2:2012, EN ISO 14064-3:2012 ed EN ISO 15195:2003.
(12)La norma armonizzata EN ISO/IEC 17025:2017 è una versione riveduta della norma EN ISO/IEC 17025:2005, che sostituisce. Il riferimento della norma armonizzata EN ISO/IEC 17025:2017 è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) con l’indicazione del 31.12.2020 quale data di cessazione degli effetti della norma sostituita, la EN ISO/IEC 17025:2005. Dato l’impatto globale della pandemia di coronavirus, per fare sì che tutti gli organismi di accreditamento e gli organismi accreditati siano in grado di svolgere i loro compiti in modo efficiente e affidabile, e in linea con la prassi internazionale, è opportuno concedere una proroga del periodo di transizione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità elencati nell’allegato II, elaborati a sostegno degli atti giuridici elencati nell’allegato I, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
I riferimenti delle norme armonizzate elencati nell’allegato III sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.408.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408%3ATOC
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