La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1),
vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (2), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea il 31 gennaio 2020 sulla base dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (qui di seguito «l’accordo di recesso»).
(2)L’articolo 126 dell’accordo di recesso prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell’Unione nella sua interezza.
(3)Dalla fine del periodo di transizione non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore delle accise. Tuttavia, in conformità dell’articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che è parte dell’accordo di recesso, le norme dell’Unione in materia di accise continueranno ad applicarsi nell’Irlanda del Nord (3) dopo il periodo di transizione per quanto riguarda i beni, al fine di evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord.
(4)A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (4), ciascuno Stato membro gestisce una banca dati elettronica contenente un registro degli operatori economici (depositari autorizzati, destinatari autorizzati e speditori autorizzati), ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2008/118/CE. Per quanto riguarda il codice del paese a due lettere, l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 612/2013 della Commissione (5), che disciplina la struttura del numero di identificazione degli operatori, indica che il codice accisa dell’operatore si compone di due campi. Il primo è il codice alfabetico del paese, ossia l’identificatore dello Stato membro in cui è registrato l’operatore economico o il deposito fiscale. Tale codice proviene dall’elenco 3 dei codici di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (6). Inoltre, le procedure sono informatizzate e supportate dai sistemi informatici paneuropei di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) e per lo scambio di dati relativi alle accise (SEED) per la registrazione degli operatori economici soggetti ad accisa.
(5)La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa fra l’Unione e l’Irlanda del Nord sarà trattata come un movimento intraunionale. Di conseguenza, per gli operatori economici stabiliti in Irlanda del Nord che intendano trasportare prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa da e verso Stati membri, è necessario essere registrati e autorizzati nel SEED nonché applicare i regimi unionali di accisa e utilizzare l’EMCS. I codici degli Stati membri e i codici dei paesi sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 684/2009 in riferimento al codice ISO alfa 2 (ISO 3166). Laddove gli operatori economici del Regno Unito utilizzano il codice «GB», in tale sistema l’Irlanda del Nord non dispone di un codice specifico. Poiché il sistema ISO contempla la possibilità di usare codici X per i territori che non dispongono di un codice specifico e per motivi di allineamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione (7), è opportuno utilizzare il codice «XI» per distinguere gli operatori economici dell’Irlanda del Nord che effettuano trasporti di prodotti sottoposti ad accisa.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:
a)All’allegato I, tabella 1, punto 17.2, il testo della casella della riga c, colonna F, è sostituito dal testo seguente:
«Indicare un codice paese diverso da quello dei codici paese degli Stati membri.»;
b)L’allegato II è così modificato:
i)L’elenco codici 3 è sostituito dal seguente:
«3.CODICI DEI PAESI
Devono essere identici ai codici stabiliti nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione (*1), eccetto:
—Grecia, per cui occorre utilizzare EL invece di GR.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag.
2).»;"
ii)L’elenco codici 4 è soppresso;
iii)L’elenco codici 5 è sostituito dal seguente:
«5.NUMERO DI RIFERIMENTO DELL’UFFICIO DOGANALE (COR)
Il numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore del codice del paese seguito da un codice nazionale alfanumerico di sei cifre, ad esempio IT0830AB.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.404.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A404%3ATOC
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