La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, e punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3)L’Australia figura nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale le importazioni e il transito nell’Unione dei prodotti in questione non sono soggetti a restrizioni per la presenza di HPAI.
(4)Il 31 luglio 2020 l’Australia ha confermato all’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la presenza di HPAI del sottotipo H7N7 in un’azienda avicola di Lethbridge, nello stato del Victoria. A causa di tale focolaio confermato di HPAI, l’Australia non può più essere considerata indenne dalla malattia e le autorità veterinarie australiane non sono in grado di certificare le partite di prodotti in questione destinati all’importazione o al transito nell’Unione.
(5)La voce relativa all’Australia nella tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere quindi modificata per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo alla luce del focolaio di HPAI in corso. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno indicare nel medesimo allegato la data a partire dalla quale tale paese terzo non poteva più essere considerato indenne da HPAI. Ciò garantisce anche che, nel momento in cui l’Australia torni ad essere definitivamente indenne da HPAI e sia fissata una data di apertura, l’introduzione nell’Unione delle partite di detti prodotti ottenuti dopo la data di chiusura e prima di tale data di apertura non sia consentita.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 Novembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.394.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A394%3ATOC
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