Regolamento Delegato (UE) 2020/1737 della Commissione del 14 Luglio 2020 recante modifica del Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l’articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure di controllo e di monitoraggio armonizzate previste da tali regolamenti.

(2)Con le decisioni 62/10, 62/11 e 62/12 della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite (CND), adottate durante la sessantaduesima sessione del 19 marzo 2019, le tre sostanze metil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato (PMK metil glicidato), acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico) e alfa-fenilacetoacetammide (AAPA) sono state aggiunte alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988 (3) (di seguito: la «convenzione delle Nazioni Unite del 1988»). Inoltre, con la decisione 63/1 della CND, adottata durante la sessantatreesima sessione del 4 marzo 2020, la sostanza metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) è stata aggiunta alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

(3)Una delle finalità del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 è l’attuazione nell’Unione dell’articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. È pertanto opportuno includere il PMK metil glicidato, l’acido PMK glicidico, l’APAA e il MAPA nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

(4)Le sostanze classificate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l’impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose. Ad esempio, le sostanze della categoria 1 devono essere immagazzinate in locali sicuri e ciascun operatore che entra in contatto con tali sostanze deve essere in possesso di una licenza.

(5)Il PMK metil glicidato e l’acido PMK glicidico sono precursori immediati della 3,4-metilenediossimetanfetamina (MDMA), comunemente nota come «ecstasy». L’APAA e il MAPA sono precursori immediati delle anfetamine. In altri termini, entrambe le sostanze possono essere facilmente trasformate in MDMA o in anfetamine.

(6)L’uso improprio e l’abuso di MDMA e di anfetamine stanno causando gravi problemi sociali e di salute pubblica in alcune regioni dell’Unione. Inoltre, i gruppi della criminalità organizzata nell’Unione producono grandi quantità di MDMA e di anfetamine. Ingenti quantità di MDMA e di anfetamine sono altresì esportate verso paesi terzi.

(7)Nell’Unione non esistono produzione, commercio o uso leciti noti di PMK metil glicidato, acido PMK glicidico, APAA e MAPA. L’inclusione di tali sostanze nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 non comporterebbe pertanto alcun onere amministrativo supplementare per gli operatori economici e le autorità competenti dell’Unione.

(8)Alla luce della minaccia che il PMK metil glicidato, l’acido PMK glicidico, l’APAA e il MAPA rappresentano sul piano sociale e per la salute pubblica nell’Unione e considerando che la loro inclusione non avrà alcun impatto sul commercio, sulla produzione e sull’uso leciti nell’Unione, tali sostanze dovrebbero essere incluse nella categoria 1 dell’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

(9)Anche le sostanze metil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato (BMK metil glicidato) e acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico (acido BMK glicidico) sono precursori immediati delle anfetamine e sono frequentemente utilizzate per la produzione illecita di anfetamine. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere incluse nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

(10)Nell’Unione non esistono produzione, commercio o uso leciti significativi di BMK metil glicidato e di acido BMK glicidico. L’inclusione di tali sostanze nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 non comporterebbe pertanto alcun onere amministrativo supplementare significativo per gli operatori economici e le autorità competenti dell’Unione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC

 

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