Regolamento Delegato (UE) 2020/1732 della Commissione del 18 Settembre 2020 che integra il Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2017/2402, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di commissioni che coprono totalmente le spese necessarie dell’ESMA in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori stessi. L’ESMA sosterrà costi più elevati per il trattamento delle domande di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni che intendono offrire servizi accessori. Tali costi, tuttavia, saranno inferiori se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è già registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La commissione di registrazione a carico del soggetto che presenta domanda di registrazione dovrebbe pertanto tenere specificamente conto del tipo di servizi che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve fornire e del fatto che tale repertorio sia già registrato o meno come repertorio di dati sulle negoziazioni. Poiché le spese sostenute dall’ESMA per la valutazione della domanda di registrazione sono le stesse, indipendentemente dalle dimensioni del richiedente, e dipendono unicamente dal tipo di servizi da fornire, è opportuno che la commissione di registrazione sia fissa.

(2)Se un soggetto che non è già registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni presenta contemporaneamente una domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e una domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, i costi sostenuti dall’ESMA per il trattamento simultaneo di tali domande sarebbero inferiori grazie alle sinergie. Se tali domande sono presentate simultaneamente, il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe pagare per intero la commissione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365, a seconda dei casi, per la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, mentre dovrebbe corrispondere una commissione per l’estensione della registrazione ridotta per la registrazione come repertorio di cartolarizzazioni.

(3)La commissione di registrazione o la commissione per l’estensione della registrazione dovuta da un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che offre servizi accessori dopo la registrazione dovrebbe tenere conto di tali servizi accessori. Di converso, al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che cessa di offrire servizi accessori dopo la registrazione non dovrebbe essere rimborsata la commissione di registrazione o la commissione per l’estensione della registrazione, poiché l’ESMA avrà già sostenuto i costi per la valutazione della domanda.

(4)Al fine di scoraggiare domande inconsistenti, le commissioni di registrazione o le commissioni per l’estensione della registrazione non dovrebbero essere rimborsate qualora l’ESMA abbia rifiutato la registrazione e dovrebbero essere rimborsate solo parzialmente nel caso in cui il richiedente ritiri la propria domanda durante il processo di registrazione.

(5)Al fine di garantire un’equa ripartizione delle commissioni di vigilanza e assicurare che le commissioni imposte riflettano i costi effettivi sostenuti dall’ESMA in relazione a ciascun soggetto sottoposto a vigilanza, la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere calcolata sulla base del fatturato generato da ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Nel caso in cui non siano disponibili dati storici sul fatturato di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato, la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere basata sul fatturato atteso del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

(6)Le commissioni annuali di vigilanza a carico di ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero essere proporzionate al fatturato generato da tale repertorio nel corso di un determinato esercizio finanziario in rapporto al fatturato totale generato da tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati e sottoposti a vigilanza nel medesimo esercizio finanziario. È inoltre opportuno imporre a ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di una commissione minima annuale di vigilanza, dal momento che taluni costi amministrativi fissi si applicano alla vigilanza di tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni, indipendentemente dall’importo del fatturato generato.

(7)Poiché nel corso dell’esercizio finanziario successivo alla registrazione sarà disponibile solo un numero limitato di dati sull’attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, la commissione annuale di vigilanza per quell’anno dovrebbe essere calcolata sulla base della commissione di registrazione e dell’impegno profuso dall’ESMA nel vigilare su tale repertorio nel corso dell’anno. L’impegno di vigilanza nei primi mesi successivi alla registrazione è simile all’impegno necessario per valutare la registrazione del richiedente. Pertanto, nel primo anno di funzionamento del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, la commissione di vigilanza dovrebbe basarsi sulla commissione di registrazione pagata dal richiedente, adeguata in funzione di un coefficiente.

(8)In considerazione della procedura annuale di bilancio dell’ESMA e del tempo necessario per stimare i costi della vigilanza, non sarà possibile tenere conto dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati il 1o ottobre di un determinato esercizio o successivamente a tale data ai fini del calcolo del costo annuale totale della vigilanza per l’anno successivo. Pertanto la commissione annuale di vigilanza per un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato il 1o ottobre dell’anno precedente o in data successiva dovrebbe essere pari alla rispettiva commissione di registrazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.390.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A390%3ATOC

 

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