La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 10,
visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
considerando quanto segue:
(1)Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi le prescrizioni essenziali interessate.
(2)Nel luglio 2012 la Francia ha sollevato un'obiezione formale ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE nei confronti della norma EN 13525: 2005 + A2:2009 «Macchine forestali — Sminuzzatrici mobili — Sicurezza», proposta dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per l'armonizzazione a norma della direttiva 2006/42/CE. La norma sostituisce la versione precedente della norma EN 13525: 2005 + A1:2007, il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 6 novembre 2007 (3).
(3)L'obiezione formale si basa sull'insufficienza delle disposizioni 4.2.4 Infeed stop control (controllo di arresto dell'alimentazione) e 4.3.3 Hazards related to infeed components and chipping components (rischi connessi ai componenti di alimentazione e di sminuzzamento) della norma, che non coprono adeguatamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, poiché non tengono debitamente conto della possibilità che gli operatori vengano intrappolati e trascinati verso elementi mobili pericolosi della macchina, senza essere in grado di attivare la funzione di arresto di emergenza.
(4)Dopo aver esaminato la norma EN 13525: 2005 + A2:2009 con i rappresentanti del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui ai punti 1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili e 1.3.8.2 Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, in quanto le macchine progettate per rispettare tali requisiti presentano grandi rischi per gli operatori e i terzi, nonché il rischio di incidenti mortali.
(5)Tenendo conto della necessità di migliorare gli aspetti di sicurezza della norma EN 13525: 2005 + A2:2009, il riferimento di tale norma dovrebbe essere ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il riferimento della norma EN 13525: 2005 + A2:2009 «Macchine forestali — Sminuzzatrici mobili — Sicurezza» è ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione entra il vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 17 Dicembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_365_R_0025