Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione di esecuzione 2014/725/UE del Consiglio (2), la Svezia è stata autorizzata ad applicare fino al 25 giugno 2020 un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
(2)Con lettera del 15 agosto 2019 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno fornito ulteriori informazioni con lettera del 1o aprile 2020.
(3)Con l’aliquota ridotta di imposta che intende applicare, la Svezia mira a continuare a promuovere l’uso di energia elettrica erogata da impianti di terra. L’uso di tale tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti, rispetto al consumo di combustibili bunker.
(4)Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall’uso di combustibili bunker, il ricorso da parte di navi ormeggiate in porto all’energia elettrica erogata da impianti di terra migliora localmente la qualità dell’aria nelle città portuali e riduce i livelli di rumore. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, salute e clima.
(5)La concessione dell’autorizzazione alla Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto necessario per incrementare l’utilizzo di questo tipo di energia elettrica, poiché nella maggior parte dei casi la produzione di elettricità a bordo continuerà a rappresentare l’alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell’attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che durante la sua vigenza l’applicazione di detta aliquota d’imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.
(6)A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale di tale direttiva, deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Per garantire che il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere la richiesta autorizzazione fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, l’autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l’energia elettrica erogata da impianti di terra, ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, qualora tali disposizioni diventino applicabili prima del 31 dicembre 2023.
(7)A causa delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, la procedura di rinnovo della deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completato entro il 25 giugno 2020. Per fornire certezza giuridica agli operatori portuali e agli armatori ed evitare un potenziale aumento dell’onere amministrativo per i distributori e i ridistributori di energia elettrica, è opportuno garantire che la Svezia possa continuare ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica erogata da impianti di terra. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 26 giugno 2020, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2014/725/UE.
(8)La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Si autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta sull’energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 26 giugno 2020 al 31 dicembre 2023.
Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovesse adottare disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.
Articolo 3
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 Ottobre 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
M. ROTH
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.378.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A378%3ATOC
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