Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1646 della Commissione del 7 Novembre 2020 relativo a misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America.

leggi sanderson

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L’11 aprile 2019 l’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio ha adottato raccomandazioni e decisioni nell’ambito della controversia DS353 United States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second complaint) — Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Union e ha confermato che gli Stati Uniti non hanno reso conformi agli obblighi derivanti dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SMC») le loro misure, risultate incompatibili con tale accordo. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali previste dal regime FSC/ETI, l’organo di appello ha confermato che gli Stati Uniti non hanno ritirato le sovvenzioni e che le raccomandazioni e le decisioni inziali restano in vigore (2).

(2)Per quanto riguarda le altre misure pertinenti, conformemente al punto 8 delle «Procedure concordate a norma degli articoli 21 e 22 dell’intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU) e all’articolo 7 dell’accordo SMC» (3) tra l’Unione europea e gli Stati Uniti in merito a tale controversia, l’Unione europea ha chiesto all’arbitro di riprendere i lavori ai sensi dell’articolo 22.6 del DSU. L’arbitro ha pronunciato la sua decisione in data 13 ottobre 2020 (4).

(3)Secondo la decisione dell’arbitro l’Unione europea può chiedere all’organo di conciliazione dell’OMC l’autorizzazione ad adottare contromisure nei confronti degli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») per un importo annuo non superiore a 3 993 212 564 USD. Tali contromisure possono assumere la forma di a) sospensioni di concessioni tariffarie e altri obblighi derivanti dal GATT 1994; b) sospensioni di concessioni e altri obblighi derivanti dall’accordo SMC e c) sospensioni di impegni orizzontali o settoriali previsti nell’elenco consolidato dei servizi dell’Unione europea in relazione ai principali settori individuati nella classificazione per settore dei servizi.

(4)Conformemente all’articolo 22.7 del DSU, le parti accettano la decisione dell’arbitro che considerano definitiva. Il 26 ottobre 2020 l’Unione europea è stata autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC ad adottare nei confronti degli Stati Uniti contromisure conformi alla decisione dell’arbitro. Le contromisure comprenderanno la sospensione di concessioni tariffarie e l’istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati.

(5)Nell’elaborare e selezionare le misure appropriate, la Commissione ha preso in considerazione e applicato tutti i criteri oggettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 654/2014. In conformità all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 654/2014, la Commissione ha dato ai portatori di interessi la possibilità di esprimere pareri e fornire informazioni relativamente agli interessi economici pertinenti dell’Unione (5).

(6)La Commissione ha garantito che i dazi doganali addizionali non superano il livello autorizzato dall’organo di conciliazione dell’OMC. Attualmente l’importo è considerato adeguato a indurre efficacemente alla conformità alle norme e a fornire assistenza agli operatori economici dell’UE in quanto, nel clima economico attuale, consente di istituire sugli aeromobili civili statunitensi di grandi dimensioni e su altri prodotti misure che sono considerate sufficientemente simili alle contromisure istituite dagli Stati Uniti.

(7)Tali misure riguardano le importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti, da cui l’Unione europea non dipende fortemente per il suo approvvigionamento. In questo modo si evitano, per quanto possibile, ripercussioni negative sui vari attori del mercato dell’Unione, consumatori compresi.

(8)Le misure di politica commerciale sotto forma di dazi ad valorem addizionali sui prodotti elencati negli allegati I e II dovrebbero essere applicate come segue:

a)Dazi ad valorem addizionali del 15 % per i prodotti di cui all’allegato I;

b)Dazi ad valorem addizionali del 25 % per i prodotti di cui all’allegato II.

(9)I negoziati tra l’Unione europea e gli Stati Uniti volti a una soluzione equilibrata delle controversie in seno all’OMC relative agli aeromobili civili di grandi dimensioni non hanno finora dato risultati. Al tempo stesso gli Stati Uniti continuano ad applicare contromisure per un valore pari a 7,5 miliardi di USD sulle importazioni di prodotti originari dell’Unione europea. La Commissione intende modificare il presente regolamento al fine di tenere conto degli sviluppi pertinenti, anche per quanto riguarda la conformità o l’assenza di conformità degli Stati Uniti. In particolare, la Commissione intende sospendere l’applicazione del regolamento di esecuzione, qualora gli Stati Uniti sospendano le loro contromisure nei confronti delle importazioni originarie dell’Unione europea, o modificare il livello dei dazi doganali, se necessario, specularmente alle contromisure applicate dagli Stati Uniti.

(10)Il presente atto dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sugli ostacoli agli scambi, istituito dal regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

A seguito delle risoluzioni nell’ambito della controversia dell’OMC DS353 Stati Uniti — Misure nell’ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni, e a seguito dell’autorizzazione dell’organo di conciliazione dell’OMC l’Unione europea sospende l’applicazione agli scambi con gli Stati Uniti delle concessioni tariffarie di cui all’accordo GATT del 1994 per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Di conseguenza l’Unione applica dazi doganali addizionali sulle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati negli allegati I e II del presente regolamento originari degli Stati Uniti.

Articolo 3

1.Il dazio doganale addizionale non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali sia stata rilasciata, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, una licenza d’importazione che comporti un’esenzione dal dazio o una sua riduzione.

2.Il dazio doganale addizionale non si applica ai prodotti elencati negli allegati per i quali gli importatori possano dimostrare che l’esportazione dagli Stati Uniti nell’Unione è avvenuta prima della data di applicazione del dazio addizionale sul prodotto interessato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 Novembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A373%3ATOC

 

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