Decisione d’Esecuzione (PESC) 2020/1650 del Consiglio del 6 Novembre 2020 che attua la Decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

conflitto leggi

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

viste le proposte dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)Il 9 agosto 2020 la Bielorussia ha tenuto elezioni presidenziali che sono risultate incompatibili con le norme internazionali e turbate dalla repressione di candidati indipendenti e dalla brutale repressione nei confronti di manifestanti pacifici in seguito a tali elezioni. L’11 agosto 2020 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui ha affermato che le elezioni non sono state né libere né eque e che potrebbero essere adottate misure nei confronti dei responsabili delle violenze registrate, degli arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati elettorali.

(3)Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1388 (2) con cui sono state designate 40 persone individuate come responsabili di repressione e intimidazione nei confronti di manifestanti pacifici, esponenti dell’opposizione e giornalisti in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 in Bielorussia, oltre che delle irregolarità commesse dalla commissione elettorale centrale nel processo elettorale per tali elezioni.

(4)Il 24 settembre 2020 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui afferma che la cosiddetta «investitura» e il nuovo mandato rivendicato da Aleksandr Lukashenko sono privi di qualsiasi legittimità democratica. La dichiarazione ha ribadito l’auspicio dell’Unione che le autorità bielorusse si astengano immediatamente da ogni ulteriore atto di repressione e violenza nei confronti del popolo bielorusso e che rilascino immediatamente e senza condizioni tutte le persone detenute, compresi i prigionieri politici.

(5)Vista la gravità della situazione in Bielorussia dovuta alla repressione attualmente esercitata nei confronti della società civile e degli attivisti dell’opposizione, Aleksandr Lukashenko e altre 14 persone dovrebbero essere inseriti nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato della decisione 2012/642/PESC.

(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2012/642/PESC,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 Novembre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.370.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370I%3ATOC

 

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