Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1648 del Consiglio del 6 Novembre 2020 che attua l’Articolo 8 bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Legge 404

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 1,

viste le proposte dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)Il 9 agosto 2020 la Bielorussia ha tenuto elezioni presidenziali che sono risultate incompatibili con le norme internazionali e turbate dalla repressione di candidati indipendenti e dalla brutale repressione nei confronti di manifestanti pacifici in seguito a tali elezioni. L’11 agosto 2020 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’UE in cui ha affermato che le elezioni non sono state né libere né eque e che potrebbero essere adottate misure nei confronti dei responsabili delle violenze registrate, degli arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati elettorali.

(3)Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1387 (2) con cui sono state designate 40 persone individuate come responsabili di repressione e intimidazione nei confronti di manifestanti pacifici, esponenti dell’opposizione e giornalisti in seguito all’elezione presidenziale del 2020 in Bielorussia, oltre che delle irregolarità commesse nel processo elettorale per tali elezioni.

(4)Il 24 settembre 2020 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui sottolinea l’auspicio dell’Unione che le autorità bielorusse si astengano immediatamente da ogni ulteriore atto di repressione e violenza nei confronti del popolo bielorusso e rilascino immediatamente e senza condizioni tutte le persone detenute, compresi i prigionieri politici.

(5)Vista la gravità della situazione in Bielorussia dovuta alla repressione attualmente esercitata nei confronti della società civile e degli attivisti dell’opposizione, Aleksandr Lukashenko e altre 14 persone dovrebbero essere inseriti nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 Novembre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.370.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370I%3ATOC

 

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