La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze bentazone, dimetomorf, fludioxonil, piraclostrobin e teflubenzurone sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per l’azinfos metile sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Gli LMR per le sostanze flufenoxuron, oxadiazon e fosalone sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Repellenti: il tallolio è stato incluso nell’allegato IV di detto regolamento.
(2)Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego su patate, porri, infusioni di erbe da foglie ed erbe, semi di papavero e semi di soia di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bentazone è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3)Per quanto riguarda il dimetomorf, è stata presentata una domanda simile per le more di rovo e i lamponi. Per quanto riguarda il fludioxonil, è stata presentata una domanda simile per le fragole, il rabarbaro, i semi di lino, i semi di sesamo, i semi di colza, i semi di senape, i semi di borragine, i semi di camelina/dorella e i semi di canapa. Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda simile per le uve da tavola, il mais dolce e i chicchi di caffè. Per quanto riguarda il teflubenzurone, è stata presentata una domanda simile per le mele, i cavoletti di Bruxelles e i cavoli cappucci.
(4)In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(5)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e se del caso per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(6)Per quanto riguarda il bentazone, nel corso del riesame condotto in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha presentato informazioni in precedenza non disponibili. Tali informazioni riguardano le sperimentazioni sui residui, i metodi di analisi, la stabilità all’immagazzinamento e uno studio sull’alimentazione animale. Sulla base delle nuove informazioni l’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per le patate e i prodotti di origine animale e di aumentare l’LMR per le infusioni di erbe da foglie ed erbe. Per quanto riguarda i porri, non sono state presentate le informazioni mancanti relative alle sperimentazioni sui residui. È pertanto opportuno sopprimere l’LMR per i porri fissato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(7)Per quanto riguarda il dimetomorf, il richiedente ha presentato le informazioni in precedenza non disponibili relative alle sperimentazioni sui residui. Sulla base delle nuove informazioni l’Autorità ha raccomandato di ridurre al limite di determinazione (LD) pertinente gli LMR per le more di rovo e i lamponi.
(8)Per quanto riguarda il fludioxonil, il richiedente ha presentato le informazioni in precedenza non disponibili relative alle sperimentazioni sui residui e uno studio sull’alimentazione animale. Sulla base delle nuove informazioni l’Autorità ha raccomandato di ridurre all’LD pertinente gli LMR per determinati prodotti di origine animale.
(9)Per quanto riguarda il piraclostrobin, il richiedente ha presentato le informazioni in precedenza non disponibili relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Sulla base delle nuove informazioni l’Autorità ha individuato un motivo di preoccupazione legato all’assunzione in relazione all’attuale uso di tale sostanza nelle uve da tavola. Gli Stati membri sono stati consultati e invitati a segnalare potenziali buone pratiche agricole (BPA) alternative che permettano di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Gli Stati membri hanno individuato una BPA alternativa nel caso delle uve da tavola per la quale l’LMR dovrebbe essere fissato a 0,3 mg/kg.
(10)Per quanto riguarda il teflubenzurone, il richiedente ha presentato le informazioni in precedenza non disponibili relative all’idrolisi, al metabolismo e ai metodi di analisi. Sulla base delle nuove informazioni l’Autorità ha raccomandato di ridurre all’LD pertinente gli LMR per i prodotti di origine animale.
Per saperne di più:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.367.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A367%3ATOC
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