La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 6, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 49, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 12, l'articolo 60, paragrafo 1, nonché gli articoli 61 e 70,
considerando quanto segue:
(1)Il presente regolamento mira a stabilire i requisiti tecnici e i metodi di prova necessari per la costruzione dei veicoli agricoli e forestali in modo da minimizzare il rischio di lesioni alle persone che lavorano sul veicolo o con esso.
(2)Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (2) l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»). Nella comunicazione «CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», la Commissione ha sottolineato che l'accettazione dei regolamenti internazionali nell'ambito dell'accordo UNECE del 1958 è il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari al commercio.
(3)La possibilità di applicare i regolamenti UNECE ai fini dell'omologazione UE dei veicoli è prevista nel regolamento (UE) n. 167/2013. Poiché i regolamenti UNECE fanno parte dei requisiti per l'omologazione UE di un veicolo, contribuiscono ad evitare le duplicazioni non solo dei requisiti tecnici ma anche delle procedure di certificazione e amministrative. Inoltre, un'omologazione basata direttamente su norme concordate a livello internazionale dovrebbe facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto, e dunque aumentare la competitività dell'industria dell'Unione.
(4)Nell'interesse della chiarezza, della prevedibilità, della razionalità e della semplificazione e per ridurre l'onere sui costruttori di veicoli, sui servizi tecnici e sulle autorità di omologazione, il regolamento (UE) n. 167/2013 prevede il riconoscimento di verbali di prova basati sui codici dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ai fini dell'omologazione UE, in alternativa ai verbali di prova elaborati ai sensi del suddetto regolamento o degli atti delegati adottati a norma del suddetto regolamento. È pertanto opportuno stabilire un elenco di codici OCSE che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che possono essere le basi per verbali di prova riconosciuti ai fini dell'omologazione UE.
(5)Al fine di adeguare le disposizioni sulla costruzione dei veicoli agricoli e forestali in modo da tenere conto del progresso tecnico, si dovrebbero applicare le ultime versioni delle norme CEN/Cenelec o ISO direttamente accessibili al pubblico in relazione a taluni requisiti specifici.
(6)Allo scopo di ridurre i costi a carico dei costruttori mediante la soppressione dell'obbligo di costruire prototipi ai fini dell'omologazione UE, il presente regolamento stabilisce condizioni dettagliate relative alle prove virtuali e interne eseguite dai costruttori. I costruttori che non volessero avvalersi dei metodi di prova virtuali dovrebbero avere la possibilità di continuare a utilizzare i metodi di prova fisici esistenti.
(7)Il metodo di prova virtuale dovrebbe garantire lo stesso livello di affidabilità di una prova fisica. È pertanto appropriato stabilire le condizioni pertinenti per garantire che il costruttore o il servizio tecnico possano convalidare correttamente i modelli matematici utilizzati.
(8)I controlli della conformità di veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti durante tutto il processo produttivo rappresentano una parte essenziale della procedura di omologazione UE. La conformità delle procedure di produzione dei veicoli agricoli e forestali dovrebbe essere ulteriormente migliorata e allineata a procedure simili applicabili alle autovetture.
(9)Non è opportuno consentire l'uso di metodi virtuali per le prove di conformità della produzione, anche se sono stati utilizzati ai fini dell'omologazione, perché in questa fase una prova fisica del veicolo esistente non comporta oneri inutili per il costruttore.
(10)Le disposizioni del regolamento (UE) n. 167/2013 relative all'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione sono basate principalmente sul regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Al fine di adottare un'impostazione armonizzata in materia di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione di cui al suddetto regolamento, è opportuno inserire nel presente regolamento le disposizioni relative all'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione stabilite nel regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (4), adattandole alle caratteristiche specifiche del settore dei veicoli agricoli e forestali.
(11)In particolare, è opportuno adottare specifiche disposizioni e procedure per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in caso di produzione in piccole serie in modo da evitare oneri sproporzionati. Inoltre è opportuno stabilire procedure specifiche per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in caso di omologazione in più fasi, in modo da tenere conto del fatto che sono coinvolti diversi costruttori.
(12)Per quanto riguarda i tipi di veicoli delle categorie R e S, le cifre indicate per classificare i costruttori di piccole serie dovrebbero tenere conto del fatto che il regolamento (UE) n. 167/2013 non prevede l'omologazione nazionale di piccole serie per tali tipi di veicoli, ma che tali categorie di veicoli non possono essere del tutto esenti dall'obbligo di fornire informazioni sulla riparazione e la manutenzione ai sensi del suddetto regolamento. Se l'allegato II del suddetto regolamento fosse modificato in modo da concedere la possibilità di rilasciare l'omologazione nazionale di produzioni di piccole serie di veicoli delle categorie R e S, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la riduzione di tali cifre.
(13)Sono necessarie disposizioni armonizzate sull'accesso al sistema diagnostico di bordo (OBD) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione per migliorare la concorrenza effettiva sul mercato interno nonché il funzionamento di quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi per gli operatori indipendenti nel campo della riparazione e della manutenzione dei veicoli. Gran parte di tali informazioni si riferisce ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) e alla loro interazione con altri sistemi del veicolo. È opportuno stabilire le caratteristiche tecniche alle quali i siti Internet dei costruttori devono conformarsi, unitamente a misure mirate che garantiscano un ragionevole accesso alle piccole e medie imprese.
(14)Norme comuni per la riprogrammazione delle centraline, concordate con le parti interessate, possono facilitare lo scambio di informazioni tra costruttori e fornitori di servizi. È pertanto opportuno che i costruttori utilizzino tali norme comuni. Tuttavia, al fine di ridurre gli oneri per i costruttori di veicoli è opportuno stabilire nel presente regolamento un periodo di tempo appropriato per la loro applicazione.
(15)Per mantenere l'allineamento dei requisiti tecnici inseriti nel presente regolamento delegato della Commissione con quelli delle direttive separate abrogate dal regolamento (UE) n. 167/2013 e con quelli dei codici standard OCSE, il punto di riferimento del sedile (S) e il punto indice del sedile (SIP) dovrebbero rimanere immutati.
(16)Per poter rilasciare, secondo ognuno degli allegati elencati nell'allegato II, l'omologazione UE agli stessi tipi di trattore che sono stati omologati in base ai corrispondenti codici OCSE e per poter riconoscere effettivamente i verbali di prova OCSE ai fini dell'omologazione UE, il campo tecnico di applicazione dei requisiti UE dovrebbe essere allineato con quello dei codici standard OCSE.
(17)Per chiarire che taluni requisiti della normativa dell'Unione sono interamente allineati con quelli stabiliti dai codici standard OCSE, il testo dei requisiti e la numerazione di taluni allegati dovrebbero essere identici al testo e alla numerazione del corrispondente codice standard OCSE.
(18)Per ridurre il numero di infortuni e di incidenti mortali causati dall'impossibilità di sollevare il ROPS pieghevole montato anteriormente su trattori a carreggiata stretta in situazioni potenzialmente pericolose, è opportuno includere nell'allegato IX requisiti nuovi basati su un approccio ergonomico in modo da facilitare e incoraggiare il sollevamento del ROPS se necessario.
(19)Poiché nelle applicazioni forestali i trattori sono confrontati con livelli di energia più elevati prodotti da oggetti cadenti o penetranti rispetto alle applicazioni agricole, sono necessari requisiti più severi riguardo alle strutture di protezione contro tali oggetti per i trattori attrezzati per le applicazioni forestali.
(20)Sebbene gran parte dei requisiti stabiliti nel presente regolamento sia stato riportato da direttive abrogate, vanno introdotte ove necessario modifiche importanti per aggiornare la normativa al progresso tecnico, estendere il campo di applicazione ad altre categorie di veicoli o aumentare il livello di sicurezza per quanto riguarda, ad esempio: l'accesso al posto di guida, le uscite di emergenza, i dispositivi di comando e la loro posizione, il manuale d'uso, gli avvisi, i simboli e i pittogrammi, la protezione contro superfici calde, i punti di lubrificazione, i punti di sollevamento, il cofano, la velocità di combustione del materiale della cabina, lo staccabatteria, ecc.
(21)Poiché il campo di applicazione della direttiva 80/720/CEE del Consiglio (5) non include i trattori delle categorie T2 e T4.3 con una scentratura della cabina superiore a 100 mm, i requisiti per lo spazio di manovra e il numero di uscite di emergenza dovrebbero essere adeguati in modo da coprire tutte le categorie di trattori.
(22)Poiché molti dei requisiti e dei metodi di prova sono stati riportati da direttive abrogate applicabili solo ai trattori muniti di pneumatici, requisiti e metodi di prova specifici vanno stabiliti per i trattori a cingoli, in particolare per quanto riguarda il livello sonoro percepito dal conducente, l'accesso al posto di guida, i dispositivi di comando, ecc.
(23)Lo stesso principio si applica ai veicoli delle categorie R ed S per i quali è opportuno stabilire requisiti e metodi di prova concernenti i ripari e i dispositivi di protezione, le informazioni del manuale d'uso, gli avvisi, le marcature e le protezioni contro altri rischi meccanici, quale l'operazione di ribaltamento dei rimorchi.
(24)Inoltre i veicoli delle categorie R ed S dovrebbero conformarsi ai requisiti della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), se del caso.
(25)Purché sia mantenuto il livello di sicurezza, dovrebbero essere permessi requisiti e procedure di prova alternativi per i trattori muniti di una sella e di un manubrio in modo da tenere conto delle loro specifiche caratteristiche tecniche. Questo è il caso di alcuni dei requisiti e delle procedure di prova riguardanti il sedile del conducente, i dispositivi di comando e la protezione degli elementi motori.
(26)Il riferimento ai requisiti nella normativa sulle autovetture in materia di punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza e di cinture di sicurezza di cui alla direttiva abrogata 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbe essere sostituito da requisiti adeguati alle specificità dei trattori agricoli e forestali.
(27)Per consentire alle autorità di omologazione di valutare la conformità ai requisiti di protezione contro le sostanze pericolose di cui al presente regolamento, detti requisiti dovrebbero essere basati sul livello di protezione fornito dal tipo di trattore, non sull'uso possibile di un dato veicolo. Il livello di protezione prescritto per ogni uso particolare di ogni sostanza pericolosa dovrebbe essere determinato conformemente alla normativa UE e/o nazionale pertinente.
(28)Al fine di garantire che i servizi tecnici soddisfino lo stesso elevato standard di qualità in tutti gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe stabilire gli standard che i servizi tecnici devono soddisfare nonché la procedura di valutazione di tale conformità e di accreditamento dei servizi tecnici.
(29)Ai fini dell'omologazione nazionale rilasciata conformemente al regolamento (UE) n. 167/2013, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di stabilire requisiti di costruzione diversi da quelli di cui al presente regolamento. Tuttavia dovrebbero avere l'obbligo di omologare tipi di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti conformi ai requisiti del presente regolamento.
(30)È opportuno modificare diverse voci dell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 per consentire di stabilire i requisiti per ulteriori categorie di veicoli se necessario.
(31)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013,
Ha adottato il seguente regolamento:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici dettagliati e procedure di prova concernenti la progettazione, la costruzione e il montaggio dei veicoli agricoli e forestali e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, disposizioni e requisiti dettagliati concernenti le procedure di omologazione, le prove virtuali e la conformità della produzione, specifiche tecniche concernenti l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione, nonché standard di qualità e criteri per la valutazione dei servizi tecnici ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013.
Articolo 2
Definizioni
Si applicano le seguenti definizioni:
1)«punto di riferimento del sedile (S)»: il punto in cui il piano longitudinale mediano del sedile interseca il piano tangenziale del pannello inferiore dello schienale e un piano orizzontale. Il piano orizzontale interseca la superficie inferiore del sedile in un punto situato 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S) come determinato nell'appendice 8 dell'allegato XIV;
2)«dispositivo di comando»: qualsiasi dispositivo il cui azionamento diretto consente di modificare lo stato o il funzionamento del trattore o di un materiale ad esso agganciato;
3)«carter»: un dispositivo di protezione situato immediatamente davanti alla parte pericolosa e che, da solo o con altre parti della macchina, protegge da tutti i lati dal contatto con la parte pericolosa;
4)«riparo»: un dispositivo di protezione che, mediante una guida o delle sbarre o un mezzo analogo assicura la distanza di sicurezza necessaria per rendere inaccessibile la parte pericolosa;
5)«coperchio»: un dispositivo di protezione situato davanti alla parte pericolosa e che protegge dal contatto con la parte pericolosa dal lato coperto;
6)«saldamente fissati»: quando la rimozione dei dispositivi è possibile solo con l'ausilio di attrezzi;
7)«superficie calda»: qualsiasi superficie metallica del trattore che raggiunge, durante il normale uso previsto dal costruttore, una temperatura superiore a 85 °C o qualsiasi superficie di plastica che raggiunge una temperatura superiore a 100 °C.
CAPO II
REQUISITI DI COSTRUZIONE DEI VEICOLI E REQUISITI GENERALI DI OMOLOGAZIONE
Articolo 3
Obblighi generali del costruttore in materia di costruzione dei veicoli.
1.I costruttori muniscono i veicoli agricoli e forestali di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che incidono sulla sicurezza sul lavoro e che sono stati progettati, costruiti e montati in modo da permettere al veicolo, in condizioni di utilizzo normali e sottoposto a manutenzione secondo le indicazioni del costruttore, di soddisfare i requisiti tecnici dettagliati e le procedure di prova di cui agli articoli da 4 a 32.
2.I costruttori dimostrano all'autorità di omologazione, mediante prove dimostrative fisiche, che i veicoli agricoli e forestali messi a disposizione sul mercato, immatricolati o messi in circolazione nell'Unione sono conformi ai requisiti tecnici dettagliati e alle procedure di prova di cui agli articoli da 4 a 32.
3.I costruttori sono tenuti a garantire che i pezzi di ricambio e gli equipaggiamenti messi a disposizione sul mercato o messi in servizio nell'Unione siano conformi ai requisiti tecnici dettagliati e alle procedure di prova di cui al presente regolamento. Un veicolo agricolo o forestale omologato, munito di un tale pezzo di ricambio o equipaggiamento, è conforme agli stessi requisiti di prova e ai medesimi valori limite applicabili alle prestazioni di un veicolo dotato di una parte originale.
4.I costruttori garantiscono che siano rispettate le procedure di omologazione per la verifica della conformità della produzione in relazione ai requisiti dettagliati per la costruzione dei veicoli di cui al presente regolamento.
Articolo 4
Applicazione dei regolamenti UNECE
I regolamenti UNECE e le relative modifiche che figurano nell'allegato I del presente regolamento sono applicabili ai veicoli agricoli e forestali oggetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Articolo 5
Riconoscimento dei verbali di prova elaborati in base ai codici OCSE ai fini dell'omologazione UE
Conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 167/2013, i verbali di prova elaborati in base ai codici OCSE di cui all'allegato II del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell'omologazione UE in alternativa al verbale di prova elaborato in base al presente regolamento.
Articolo 6
Disposizioni in materia di procedure di omologazione, inclusi i requisiti relativi alle prove virtuali
Le disposizioni in materia di procedure di omologazione di cui all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 167/2013 e i requisiti relativi alle prove virtuali di cui all'articolo 27, paragrafo 6, di detto regolamento sono stabiliti nell'allegato III del presente regolamento.
Articolo 7
Disposizioni in materia di conformità della produzione
Le disposizioni in materia di conformità della produzione di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 167/2013 sono stabilite nell'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 8
Requisiti in materia di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione
I requisiti in materia di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 167/2013 sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.
Articolo 9
Requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento (prove dinamiche)
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda le prove dinamiche dei veicoli delle categorie T1, T4.2 e T4.3 sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato VI del presente regolamento.
Articolo 10
Requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento (trattori a cingoli)
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda i trattori a cingoli per i veicoli delle categorie C1, C2, C4.2 e C4.3 sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato VII del presente regolamento.
Articolo 11
Requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento (prove statiche)
In alternativa ai requisiti di cui agli articoli 9 e 10, i costruttori possono scegliere di adempiere ai requisiti del presente articolo se il tipo di veicolo rientra nel campo di applicazione di cui all'allegato VIII del presente regolamento. Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda le prove statiche dei veicoli delle categorie T1/C1, T4.2/C4.2 e T4.3/C4.3 sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.
Articolo 12
Requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento (strutture di protezione antiribaltamento montate anteriormente sui trattori a carreggiata stretta)
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento montate anteriormente di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda i trattori a carreggiata stretta per i veicoli delle categorie T2, T3 e T4.3 sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato IX del presente regolamento.
Articolo 13
Requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento (strutture di protezione antiribaltamento montate posteriormente sui trattori a carreggiata stretta)
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle strutture di protezione antiribaltamento montate posteriormente di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda i trattori a carreggiata stretta per i veicoli delle categorie T2/C2, T3/C3 e T4.3/C4.3 sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato X del presente regolamento.
Articolo 14
Requisiti applicabili alle strutture di protezione contro la caduta di oggetti
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle strutture di protezione contro la caduta di oggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XI del presente regolamento.
Articolo 15
Requisiti applicabili ai posti a sedere per passeggeri
Le procedure di prova e i requisiti applicabili ai posti a sedere per passeggeri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XII del presente regolamento.
Articolo 16
Requisiti applicabili all'esposizione del conducente al livello sonoro
Le procedure di prova e i requisiti applicabili all'esposizione del conducente al livello sonoro di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XIII del presente regolamento.
Articolo 17
Requisiti applicabili al sedile del conducente
Le procedure di prova e i requisiti applicabili al sedile del conducente di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XIV del presente regolamento.
Articolo 18
Requisiti applicabili allo spazio di manovra e all'accesso al posto di guida
Le procedure di prova e i requisiti applicabili allo spazio di manovra e all'accesso al posto di guida di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XV del presente regolamento.
Articolo 19
Requisiti applicabili alle prese di forza
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle prese di forza di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XVI del presente regolamento.
Articolo 20
Requisiti applicabili alla protezione degli elementi motori
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alla protezione degli elementi motori di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XVII del presente regolamento.
Articolo 21
Requisiti applicabili ai punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza
Le procedure di prova e i requisiti applicabili ai punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XVIII del presente regolamento.
Articolo 22
Requisiti applicabili alle cinture di sicurezza
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle cinture di sicurezza di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XIX del presente regolamento.
Articolo 23
Requisiti applicabili al sistema di protezione del conducente contro la penetrazione di oggetti
Le procedure di prova e i requisiti applicabili al sistema di protezione del conducente contro la penetrazione di oggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XX del presente regolamento.
Articolo 24
Requisiti applicabili ai sistemi di scarico
Le procedure di prova e i requisiti applicabili ai sistemi di scarico di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXI del presente regolamento.
Articolo 25
Requisiti applicabili al manuale d'uso
I requisiti applicabili al manuale d'uso di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere l), n) e q), del regolamento (UE) n. 167/2013, inclusi gli aspetti relativi alla protezione contro sostanze pericolose e al funzionamento e alla manutenzione del veicolo, per i veicoli delle categorie T, C, R e S sono stabiliti nell'allegato XXII del presente regolamento.
Articolo 26
Requisiti applicabili ai dispositivi di comando, compresi la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di controllo, i dispositivi di emergenza e di arresto automatico
Le procedure di prova e i requisiti applicabili ai dispositivi di comando, compresi la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di controllo, i dispositivi di emergenza e di arresto automatico di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXIII del presente regolamento.
Articolo 27
Requisiti applicabili alla protezione contro altri rischi meccanici
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alla protezione contro i rischi meccanici diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 14 e agli articoli 19 e 23, compresa la protezione contro superfici ruvide, spigoli vivi, la rottura di condotti che trasportano liquidi e lo spostamento incontrollato del veicolo, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera p), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T, C, R ed S sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXIV del presente regolamento.
Articolo 28
Requisiti applicabili ai ripari e ai dispositivi di protezione
Le procedure di prova e i requisiti applicabili ai ripari e ai dispositivi di protezione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T, C, R ed S sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXV del presente regolamento.
Articolo 29
Requisiti applicabili alle informazioni, alle avvertenze e alle marcature
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle informazioni, alle avvertenze e alle marcature, inclusi gli aspetti relativi ai segnali di avvertimento connessi al sistema di frenatura e al funzionamento e alla manutenzione del veicolo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera s), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T, C, R ed S sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXVI del presente regolamento.
Articolo 30
Requisiti applicabili ai materiali e ai prodotti
Le procedure di prova e i requisiti applicabili ai materiali e ai prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera t), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXVII del presente regolamento.
Articolo 31
Requisiti applicabili alle batterie
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alle batterie di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera u), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXVIII del presente regolamento.
Articolo 32
Requisiti applicabili alla protezione contro sostanze pericolose
Le procedure di prova e i requisiti applicabili alla protezione contro sostanze pericolose di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli delle categorie T e C sono eseguiti e verificati conformemente all'allegato XXIX del presente regolamento.
CAPO III
REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNICI
Articolo 33
Standard di qualità e valutazione dei servizi tecnici
I servizi tecnici devono soddisfare gli standard di qualità e le procedure di valutazione ad essi applicabili stabiliti dall'articolo 61 del regolamento (UE) n. 167/2013. Il rispetto di detti requisiti e procedure è verificato in conformità dell'allegato XXX del presente regolamento.
Articolo 34
Ammissibilità delle prove interne
Per quanto riguarda le prove interne eseguite dai servizi tecnici interni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, tali prove possono essere condotte soltanto nei casi consentiti dall'allegato III del presente regolamento.
CAPO IV
OMOLOGAZIONE NAZIONALE DI VEICOLI, SISTEMI, COMPONENTI ED ENTITÀ TECNICHE INDIPENDENTI
Articolo 35
Omologazione nazionale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti
Le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione nazionale a un tipo di veicolo, sistema, componente od entità tecnica indipendente per motivi connessi ai requisiti di costruzione se il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente è conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36
Modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013
L'allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:
1)alla riga n. 39 le voci corrispondenti alle categorie di veicoli Ca e Cb sono sostituite da «X»;
2)alla riga n. 41 le voci corrispondenti alle categorie di veicoli T2a e T2b sono sostituite da «X»;
3)alla riga n. 43 le voci corrispondenti alle categorie di veicoli Ca e Cb sono sostituite da «X»;
4)alla riga n. 44 le voci corrispondenti alle categorie di veicoli Ca e Cb sono sostituite da «X».
Articolo 37
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 19 Settembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_364_R_0001