La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)L’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2018/956 specifica i dati sui veicoli pesanti nuovi immatricolati per la prima volta nell’Unione che gli Stati membri devono monitorare e comunicare.
(2)Per facilitare il riscontro tra i dati comunicati dagli Stati membri per ciascun veicolo pesante e quelli comunicati dai costruttori, è opportuno che gli Stati membri comunichino ulteriori parametri relativi alle specifiche tecniche dei veicoli.
(3)Per consentire la verifica della qualità dei dati comunicati dai costruttori dei veicoli pesanti, è inoltre opportuno che gli Stati membri comunichino l’immagine dell’hash crittografico del file dei registri del costruttore contenuta nella scheda di conformità del veicolo.
(4)L’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/956 specifica al punto 2 i dati che i costruttori devono monitorare e comunicare per ciascun veicolo pesante nuovo.
(5)Per assicurare una comunicazione uniforme delle informazioni relative ai costruttori di componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi, è necessario aggiungere riferimenti al regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (2).
(6)Affinché la Commissione possa verificare la qualità dei dati comunicati dai costruttori in merito alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del motore, è altresì necessario che i costruttori comunichino il numero di omologazione del motore.
(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2018/956,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2018/956 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.360.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A360%3ATOC
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