Decisione (UE) 2020/1573 della Commissione del 28 Ottobre 2020 recante modifica della Decisione (UE) 2020/491.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), in particolare l’articolo 53, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l’articolo 76, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)La decisione (UE) 2020/491 della Commissione (3), modificata dalla decisione (UE) 2020/1101 della Commissione (4), concede l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 fino al 31 ottobre 2020.

(2)Il 29 settembre 2020 la Commissione ha consultato gli Stati membri e il Regno Unito a norma del considerando 5 della decisione (UE) 2020/491, onde determinare se fosse necessaria una proroga dell’esenzione, e in esito alla consultazione gli Stati membri hanno chiesto la proroga.

(3)Il Regno Unito ha chiesto la proroga della decisione (UE) 2020/491 fino alla fine del periodo di transizione. Le disposizioni della normativa dell’Unione relative all’esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA sulle importazioni di beni, a norma dell’articolo 5, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a decorrere dalla fine del periodo di transizione. Tuttavia il Regno Unito non ha chiesto l’esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA sulle merci importate verso l’Irlanda del Nord. Pertanto la proroga della decisione (UE) 2020/491 dovrebbe applicarsi al Regno Unito solo fino alla fine del periodo di transizione a norma dell’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo di recesso.

(4)Le importazioni effettuate dagli Stati membri nell’ambito della decisione (UE) 2020/491 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l’accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per cui vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a dette merci dimostrano che tali importazioni restano tuttora elevate. Poiché il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute pubblica e poiché negli Stati membri si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di COVID-19, è necessario prorogare il periodo di applicazione di cui alla decisione (UE) 2020/491.

(5)Al fine di consentire una comunicazione corretta da parte degli Stati membri in merito agli obblighi derivanti dalla decisione (UE) 2020/491, è opportuno prorogare il termine di cui all’articolo 2 della suddetta decisione. È opportuno adeguare il termine per la presentazione della comunicazione per il Regno Unito al fine di tenere conto di un’applicazione più breve dell’esenzione.

(6)Il 14 ottobre 2020 gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proroga richiesta conformemente a quanto disposto all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all’articolo 53 della direttiva 2009/132/CE.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/491,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La decisione (UE) 2020/491 è così modificata:

(1)L’articolo 2 è così modificato:

a)La parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Entro e non oltre il 31 agosto 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:»;

b)E’ aggiunto il seguente secondo comma:

«Il Regno Unito comunica alla Commissione le informazioni di cui al primo comma entro e non oltre il 30 aprile 2021.»;

(2)L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 30 aprile 2021.

Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni effettuate verso il Regno Unito, l’articolo 1 si applica dal 30 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione

Fatto a Bruxelles, il 28 Ottobre 2020

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.359.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A359%3ATOC

 

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